Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6674 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6674 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LEOCATA VITO N. IL 29/01/1954
rp
avverso la sentenza n. 45/2012 TRIB.SEZ.DIST. di BELPASSO, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene in
alcun conto il fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi
dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la
corretta qualificazione degli stessi, la congruità della pena concordata e l’eventuale presenza
di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice, che ha puntualmente esaminato
anche il tema della sanzione da applicare, ritenuta quella concordata congrua ed adeguata alla
gravità dei fatti contestati. In tale contesto, del tutto improponibile si presenta la doglianza
relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche che, rimaste estranee all’accordo,
giustamente non sono state neanche prese in considerazione dal giudice.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Con sentenza del 19 aprile 2012, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, in
composizione monocratica, sull’accordo delle parti, ha applicato a Leocata Vito -imputato
dei delitti di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2, 424 cod. pen.-, con la recidiva contestata, ritenuta
la continuazione tra i reati, con la diminuente del rito, la pena di dieci mesi di reclusione e
100,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che lamenta il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valutazione di circostanze
ritenute rilevanti ai fini della determinazione della pena.

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