Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6673 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6673 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CUTURI ANTONINO N. IL 23/01/1987
2) PIACENTE MARIO N. IL 28/11/1993
avverso la sentenza n. 883/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non solo perché tendono a rimettere in
discussione i termini degli accordi, finalizzati all’applicazione delle pene oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tengono
in alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti,
non spettano particolari obblighi di motivazione e di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione degli stessi, la congruità della pena concordata e
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice, anche attraverso il richiamo a quanto
segnalato nel verbale di arresto.
Quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
lamentata dal Piacente, rileva la Corte la manifesta infondatezza della pretesa dell’imputato
di un intervento d’ufficio del giudice su un punto rimasto del tutto estraneo al patto. Detta
pretesa, peraltro, è stata dal ricorrente genericamente formulata, atteso che egli non ha
indicato alla stregua di quali elementi il beneficio avrebbe potuto essere concesso, specie in
vista della contestazione all’imputato della recidiva specifica infraquinquennale.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in curo 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna singolarmente i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Con sentenza del 28 marzo 2012, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica,
sull’accordo delle parti, ha applicato a Cuturi Antonino ed a Piacente Mario -imputati del
reato di tentato furto aggravato- concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. con
giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante ed alla recidiva contestate, la pena dagli stessi
concordata di sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa.
Propongono ricorso gli imputati che deducono l’inosservanza della legge penale, con
riguardo alla mancata verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni per
l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.; il Piacente, inoltre, lamenta la mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

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