Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6671 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6671 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
DE FALCO ANTONIO N. IL 23/03/1957
DELLA RATTA ANTONIO N. IL 17/02/1951
VISCA BENITO N. IL 06/12/1936
BASILE COSIMO N. IL 29/09/1975
ANDRE’ MONICA N. IL 26/10/1970
PEPICELLI GELSOMINO N. IL 01/04/1943
GALIANO CARMELO N. IL 29/04/1967
BARONE FRANCESCO SAVERIO N. IL 31/07/1970
avverso l’ordinanza n. 7101/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
02/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

Data Udienza: 10/12/2013

‘11

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr. Fulvio Baldi,

ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.
Nell’interesse di Della Ratta Antonio e Andrè Monica è presente l’avvocato Mario Papa
del foro di Napoli, presente altresì per Basile Cosimo, quale difensore di fiducia in
questa sede. L’avv. Papa conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

inammissibile l’appello presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola
avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare emessa dal Giudice
per le indagini preliminari il 9 agosto 2012.
2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Aggiunto
della Repubblica rilevando che, nel caso di presentazione dell’appello erroneamente
presso il giudice a quo, ciò non produce l’effetto dell’inammissibilità ma, per il
principio di conservazione dell’impugnazione, il giudice incompetente deve
trasmettere l’atto al giudice per il riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale del Riesame ha osservato che, poiché il provvedimento del GIP era stato
depositato in periodo feriale, i termini di impugnazione decorrevano dal 16
settembre 2012 e l’atto di appello era stato depositato nei termini, il 25 settembre
2012, ma presso il Tribunale di Nola e, poi, pervenuto al Tribunale di Napoli solo in
data 28 settembre 2012. Il Tribunale non ha ritenuto applicabile al Pubblico
Ministero il secondo comma dell’articolo 582 c.p.p. che consente la presentazione
dell’impugnazione nel luogo in cui si trovano soltanto le parti private e i loro
difensori, con la conseguenza che il Procuratore della Repubblica avrebbe dovuto
presentare l’atto di appello nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale ha sede
la Corte di Appello e, quindi, il Tribunale di Napoli.
La decisione impugnata non merita censura.
2. Come correttamente evidenziato nell’ordinanza del Tribunale del Riesame, secondo
l’orientamento consolidato di questa Corte, il procuratore della Repubblica, che non
intenda avvalersi della possibilità – offerta a tutte le parti dall’art. 583 – di spedire l’atto
di appello, proposto in materia cautelare, a mezzo telegramma o raccomandata, deve a pena di inammissibilità – presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale
ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha
emesso l’ordinanza, perché solo le parti private ed i loro difensori hanno, ai sensi del

1. Con ordinanza del 2 luglio 2013 il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato

secondo comma dell’art. 582 cod. proc. pen., la possibilità di presentare l’impugnazione
anche nel luogo in cui essi si trovano. (Sez. 2, n. 38504 del 13/10/2010 – dep.
02/11/2010, Mancuso, Rv. 248917). Conseguentemente non appare pertinente il
riferimento giurisprudenziale contenuto in ricorso, relativo al principio di conservazione
dell’atto di impugnazione, poiché tali disposizioni riguardano la posizione della parte
privata e non di quella pubblica, per la quale, al contrario, opera in principio sopra
indicato.

Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, in Roma il 10 dicembre 2013
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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