Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6671 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6671 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PORTAS GIANCARLO N. IL 11/05/1971
avverso la sentenza n. 435/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Portas Giancarlo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Cagliari, del 7 febbraio 2012, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città,
del 22 novembre 2010, che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 189, co. 6 e 7
del codice della strada (per non essersi fermato, dopo avere tamponato un’auto che lo
precedeva, e per non avere prestato soccorso alla vittima dell’incidente) e, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena., sospesa alle condizioni di legge,
di quattro mesi di reclusione, con sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
Deduce il ricorrente:
a) Nullità del decreto di citazione dell’imputato al giudizio di primo grado (e degli atti
successivi), in quanto notificato al difensore senza che fosse stata accertata la definitiva
assenza nel domicilio eletto, e dunque l’irreperibilità dello stesso; ulteriore motivo di nullità
della notificazione rileva il ricorrente nella mancata sottoscrizione, da parte dell’agente
postale, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato;
b) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di
responsabilità dell’imputato, affermata pur in assenza dell’elemento soggettivo del reato.
Considerato in diritto.

11 ricorso è inammissibile.
Quanto al primo dei motivi proposti, ne rileva la Corte la genericità ed aspecificità rispetto
alla motivazione resa sul punto dalla corte territoriale che, rispondendo ad analoga censura
proposta con i motivi d’appello, ha sostenuto la ritualità della notifica dell’atto in questione,
eseguita mediante consegna dello stesso al difensore, attesa l’impossibilità di eseguirla presso
il domicilio eletto dall’imputato, stante l’irreperibilità dello stesso.
A tale argomentazione, cioè all’affermazione del giudice del gravame di accertata
irreperibilità del Portas, che giustificava la notifica ex art. 161 cod. proc. pen., nulla
sostanzialmente oppone il ricorrente, se non il generico richiamo a detta disposizione di legge
ed a talune decisioni di questa Corte.
Analoghe considerazioni valgono quanto alla censura relativa alla mancata sottoscrizione
dell’avviso di ricevimento da parte agente postale; omissione giustamente ritenuta dalla corte
territoriale quale mera irregolarità, non incidente sulla ritualità della notifica.
Non pertinente, e dunque aspecifico rispetto alla motivazione resa sul punto dalla corte
territoriale, è anche il motivo concernente la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
A tale proposito, la stessa corte, premesso che la consapevolezza che la persona coinvolta
nell’incidente può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, ha correttamente
osservato che il violento tamponamento dell’auto da parte dell’imputato, in astratto idoneo ad
arrecare lesioni alle persone coinvolte, avrebbe dovuto indurlo a fermarsi per accertarsi delle
condizioni di salute del conducente dell’auto investita, oltre che per fornire allo stesso i dati
necessari per l’identificazione sua e dell’auto investitrice.
Correttamente, inoltre, il giudice del gravame ha rilevato come, nel tentativo di giustificare
la propria condotta, l’imputato avesse sostenuto di non essersi fermato essendo privo di
copertura assicurativa. Circostanza che è stata giustamente ritenuta significativa in tesi
d’accusa proprio sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Ritenuto in fatto.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

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