Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6670 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6670 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) AMADDIO ANTONINO N. IL 15/12/1981
avverso la sentenza n. 5221/2011 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Con sentenza del 14 marzo 2012, il Gip del Tribunale di Teramo, sull’accordo delle parti,
ha applicato ad Amaddio Antonino -imputato di ripetuti furti, ex artt. 81, 624, 625 n. 2, 625
bis cod. pen. e di un tentativo di furto in uno studio commerciale- riconosciute le circostanze
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva
contestate, ritenuta la continuazione tra i reati, con la diminuente del rito, la pena di un anno,
dieci mesi di reclusione e 140,00 euro di multa.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l’Amaddio, che deduce l’erronea
applicazione degli artt. 129 e 192 co. 1 e 2 cod. proc. pen., per non avere il giudice preso atto
della totale assenza di prove circa la penale responsabilità dell’imputato; ed ancora, la
violazione degli arti. 81, 624 bis, 625 cod. pen., in relazione alla disciplina della
continuazione, non applicabile nel caso di specie posto che i reati contestati sub capi B), C) e
D) altro non sarebbero che specificazioni di un’unica condotta punita dall’art. 624 bis cod.
pen., di guisa che dovrebbero essere eliminati gli aumenti di pena applicati a titolo di
continuazione.
Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo, finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché le censure
proposte in sostanza altro non rappresentano che un tentativo di rivalutazione dei fatti di per
sé non consentita nella sede di legittimità.
D’altra parte, occorre considerare che, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano al giudice particolari obblighi di approfondimento dei fatti contestati, evidentemente
ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che
la corretta qualificazione degli stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale
presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art.
129 c.p.p.
Compito regolarmente adempiuto da quel giudice.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Ritenuto in fatto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA