Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 667 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 667 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIUNI GIUSEPPE N. IL 05/12/1946
avverso la sentenza n. 2638/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
18/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giovanni D’Angelo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.

1. Con sentenza del 30 dicembre 2009 del Tribunale di Foggia, confermata dalla
Corte d’appello di Bari, in data 18 maggio 2012, Liuni Giuseppe era condannato
alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di truffa aggravata ai danni
dell’Inps e di falso in atto pubblico per induzione, poiché creando l’apparenza di
un’azienda agricola in realtà inesistente, mediante due falsi contratti di fitto,
otteneva il rilascio dei registri di impresa e, successivamente, mediante false
dichiarazioni della manodopera occupata (cd. denunce trimestrali, modello
DMAG), otteneva l’indebita iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e
dunque il diritto dei falsi braccianti a percepire le prestazioni previdenziali ed
assistenziali legislativamente previste, per l’ammontare di C 236.937,42.
2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto

personalmente, con il quale deduce omessa motivazione in relazione ai motivi di
gravame, con i quali si contestavano le conclusioni del consulente tecnico del
pubblico ministero in ordine alla riferibilità delle firme apposte sugli atti sopra
indicati all’imputato, nonchè mancata assunzione di una prova decisiva, in
relazione alla richiesta di perizia di ufficio per verificare l’appartenenza
all’imputato delle firme apposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 La prima censura è manifestamente infondata, poiché diversamente da
quanto affermato nel ricorso, la decisione impugnata affronta le doglianze
relative alla valutazione della consulenza tecnica del pubblico ministero, innanzi
tutto ricordando che l’affermazione di responsabilità si fonda anche su prove
ulteriori (documentali e testimoniali) e secondariamente richiamando i metodi
utilizzati dal consulente grafologico e le sue conclusioni: il giudizio di
compatibilità al 60-70% della grafia, contestato nell’atto di appello, consente

2

RITENUTO IN FATTO

E_

secondo i giudici di merito di attribuire le firme all’imputato con certezza, poiché
sarebbe impossibile una identità al 100%, attesa l’impossibilità per ogni essere
umano di riprodurre il tratto in modo identico.
Lo stato di detenzione, poi non è stato ritenuto incompatibile con la
sottoscrizione degli atti, dei quali è risultato certo solo il deposito, ma non la

Tale motivazione, appare congrua e logica, per cui il vizio motivazionale
denunciato deve escludersi.
1.2 Quanto alla mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dalla
perizia di ufficio per verificare l’appartenenza al Liuni delle firme apposte sugli
atti dell’INPS, si osserva che il vizio previsto dall’art. 606, lett. D, cod. proc.
pen., è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in
astratto, poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice,
inficiando il giudizio formulato. Va però rilevato, nel caso in esame, che la
costante giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude che la perizia possa
farsi rientrare nel concetto di prova decisiva fatto proprio dall’art. 606. La lettera
D citata contiene infatti un esplicito riferimento all’art. 495, comma 2, cod. proc.
pen. e, pertanto, si riferisce alle prove a discarico, mentre la perizia non può
essere considerata tale, stante il suo carattere per così dire “neutro”, sottratto
alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del
giudice (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, P.G. in proc. Ligresti, Rv. 229665).
La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può quindi essere
dedotta con la censura in esame; ferma restando la possibilità di dedurre il vizio
di motivazione ove il giudice di merito abbia fondato la ricostruzione dei fatti su
indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo, ma
non valutati criticamente.
1.3 Più in generale va ricordato che la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., è doverosa in caso
di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il
limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente
superflue o irrilevanti; diversamente, nell’ipotesi contemplata dall’art. 603,
comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che
il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già
acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere

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redazione.

di decisività (Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco, Rv. 253526; Sez. 2, n.
3458 del 01/12/2005, Di Gloria, Rv. 233391).
Recentemente si è affermato che mentre la rinnovazione deve essere
specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale
derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli

implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di
merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in
senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di
necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini,
Rv. 246859; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D. S. B., Rv. 247872).
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di
inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma, ritenuta congrua, di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche

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