Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6669 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6669 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PUGLISI PAOLO N. IL 28/01/1968
avverso la sentenza n. 1194/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Ritenuto in fatto.
Con sentenza del 29 marzo 2012, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica,
sull’accordo delle parti, ha applicato a Puglisi Paolo -imputato del delitto di cui agli artt.
624, 625 n. 2 cod. pen.-, ritenuta la recidiva contestata, con la diminuente del rito, la pena di
un anno, otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di
legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 129 cod. proc.
pen.

Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.
In realtà, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudice, nell’applicare la pena
concordata, ha preso e dato atto del fatto che dalle emergenze processuali (denuncia di furto
presentata dalla persona offesa, verbale di fermo, informativa di reato) si evidenziava
l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma oggi invocata; presupposti che,
peraltro, non sono neanche indicati nel ricorso.
11 ricorrente, d’altra parte, non considera, nel formulare le sue censure, che al giudice,
nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi motivazionali o
di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha
chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la corretta qualificazione degli
stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza di cause di non punibilità
che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
11 ricorso deve essere dichiarato, dunque, inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Considerato in diritto.

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