Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6668 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6668 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GAGLIANO ANGELO N. IL 01/04/1972
avverso la sentenza n. 1245/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Ritenuto in fatto.
Con sentenza del 4 aprile 2012, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica,
sull’accordo delle parti, ha applicato a Gagliano Angelo -imputato dei delitti di cui agli artt.
56, 61 n, 5, 624, 625 n. 2 cod. pen.-, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con
giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestate, con la diminuente
del rito, la pena di otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce il vizio di
motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena applicata.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene in
alcun conto il fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi motivazionali, bensì solo di accertare, oltre che la corretta
qualificazione dei fatti, la congruità della pena concordata e l’eventuale presenza di cause di
non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice, che ha puntualmente esaminato
anche il tema della sanzione da applicare, specificando, sia pure in termini sintetici, le ragioni
delle scelte adottate, a fronte delle quali, peraltro, il ricorrente neanche indica i motivi per i
quali non dovrebbe condividersi il giudizio, espresso dal giudicante, di congruità della pena
applicata ai fatti ed alla personalità dell’imputato.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Considerato in diritto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA