Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6667 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6667 Anno 2016
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
nel procedimento a carico di
Berlingieri Leonardo, n. a Melito Porto Salvo il 30/8/1968
avverso l’ordinanza del 13/8/2015 del Tribunale di Catanzaro,
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione riesame, su
ricorso di Berlingieri Leonardo, ha annullato, per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari, l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro aveva disposto a carico del predetto le misure coercitive dell’obbligo di
dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione ai reati di cui agli
artt. 337 e 339 cod. pen. ( capo a) e agli artt. 81 cpv., 582, 585, 576, comma 1, n. 1 e 61 n. 2
cod. pen. ( capo b) della provvisoria rubrica.
2. A Berlignieri Leonardo era contestato, in particolare, di avere “spalleggiato” Bevacqua
Luciano (classe 1979) e Bevacqua Ernesto, nel mentre costoro si avventavano contro i
componenti di una pattuglia dei carabinieri, proferendo all’indirizzo dei militari, offese e
contumelie varie, accompagnate da minacce di morte qualora si fossero recati nel quartiere
“Aranceto” di Catanzaro. Il giudice per le indagini preliminari aveva ricondotto la condotta di
1

Data Udienza: 15/12/2015

Bevacqua Luciano, all’ipotesi del concorso morale nel reato di resistenza ravvisabile anche
nella condotta di colui che, assistendo a una resistenza attiva posta in essere nei confronti di
un pubblico ufficiale da altri soggetti con i quali si trovi in compagnia, rafforzi l’altrui azione
offensiva o ne aggravi l’effetto, mettendo in discussione il corretto operato delle forze
dell’ordine. Il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza cautelare evidenziando che non
sussistevano elementi per individuare l’ indagato quale “sostenitore” dell’azione violenta di
Bevacqua Luciano, classe 1979 e Bevacqua Ernesto non potendo essere valorizzato in tal senso
il dato della presenza del Berlingieri sul luogo dei fatti. Con riguardo alle esigenze cautelari, il

poteva essere valorizzata come elemento indicativo del pericolo di reiterazione di ulteriori
condotte illecite da parte dell’indagato.
3. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Catanzaro che ne denuncia i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce, in particolare, che il
Tribunale ha travisato la prova omettendo di valutare l’intero contenuto dell’annotazione di
Polizia Giudiziaria dell’11.7.2015 dalla quale si evince che Berlingieri Leonardo era giunto sul
posto unitamente ad altre decine di soggetti di etnia Rom e si trovava in compagnia di soggetti
che indirizzavano ai militari frasi offensive e minacciose. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di
considerare che l’arrivo sul posto del Berlingieri, unitamente ad altre decine di persone, aveva
determinato lo sviluppo degli eventi poiché anche Bevacqua Luciano classe 1979, che fino a
quel momento aveva tenuto un comportamento educato, aveva cambiato espressione ed
aveva tentato di avventarsi contro il tenente Massaro; che all’intero gruppo Rom aveva fatto
riferimento Bevacqua Ernesto quando aveva intimato al tenente Massaro che “la gente
dell’Aranceto non la deve neanche guardare” così evidenziando l’esistenza di un vero e proprio
gruppo; che, al loro arrivo, tutti i soggetti di etnia Rom ebbero a porre in essere una materiale
condotta di minaccia e offesa ai danni dei militari operanti. Illogica, infine, risulta l’ordinanza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto la insussistenza del reato di resistenza, viceversa
ravvisabile nel caso in esame poiché mentre alcuni degli indagati ( Bevacqua Ernesto e
Bevilacqua Luciano classe 1979) passavano a vie di fatto, gli altri indagati, tra i quali il
Berlingieri, ponevano in essere la condotta materiale (di minaccia) necessaria e sufficiente alla
integrazione della condotta illecita e, in ogni caso, concorrevano moralmente, con un apporto
che rafforzava il proposito criminoso degli altri, alla commissione del fatto reato.

Considerato in diritto
1

Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi e per carenza di interesse

alla proposizione del ricorso.
2

Evidentemente generico, infatti, è il principale motivo di ricorso proposto dalla

parte pubblica, cioè il vizio di travisamento della prova, motivo, peraltro argomentato in

2

Tribunale, ha ritenuto che la sola appartenenza del ricorrente all’etnia Rom di Catanzaro non

termini identici a quella di altre posizioni pervenute all’esame del Collegio all’odierna udienza, e
a sostegno del quale viene richiamato l’intero contenuto della informativa di polizia giudiziaria.
2.

Premesso che il vizio di travisamento della prova – deducibile ex art. 606, comma 1,

lett. e) cod. proc. pen. – si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio
convincimento su una prova che non esiste ovvero su un risultato di prova incontestabilmente
diverso da quello reale, si è precisato che il vizio è ravvisabile ed efficace soltanto quando
l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica
la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato probatorio che è onere della parte

confronto tra il materiale probatorio e le conclusioni alle quali è pervenuta l’ordinanza
impugnata.
3.

A questo fine, era onere della pubblica accusa ricorrente, sulla scorta di un ragionato

confronto con le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato che hanno ritenuto
inidoneo a denotare la partecipazione del Berlingieri al reato di resistenza il dato della sua
presenza nel luogo teatro dei fatti, procedere ad un’analitica e specifica valutazione di elementi
attinenti allo specifico contegno tenuto dall’indagato durante i fatti e, pertanto, idonei a
ricostruire la condotta di partecipazione al reato, sempre con esclusivo riferimento agli unici
parametri che rilevano nel giudizio di legittimità (e pertanto quelli della motivazione omessa o
apparente, della manifesta illogicità, della contraddittorietà intrinseca all’ordinanza impugnata
ovvero estrinseca rispetto ad un elemento indiziario specificamente indicato ed assunto come
dissolvente la valutazione avversata). A tale onere non assolvono i motivi di ricorso in esame
che, come detto, rinviano del tutto genericamente al contenuto della informativa di polizia
giudiziaria, sollecitando, in definitiva, al giudice di legittimità un diverso apprezzamento del
merito.
4.

A ciò deve aggiungersi che quando si è di fronte, come nella fattispecie, a motivazioni

che risolvono in termini differenti la valutazione della partecipazione dell’indagato ai fatti, solo
la rigorosa specificità dei motivi di ricorso consente di evitare il non consentito passaggio al
merito, posto che l’eventuale migliore adeguatezza dell’una delle due ricostruzione dei fatti,
quali risultanti dal provvedimento impositivo e dall’ordinanza impugnata, non ha di per sè, per
quanto appena argomentato, rilievo in sede di legittimità. La Corte di cassazione non può
infatti sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta dal
giudice di merito, ma può, e deve, solo saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla
sua cognizione, mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed
eventuali altri e diversi modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, in particolare quelli
dedotti dal ricorrente che, nel caso in esame, non individuano concreti e specifici elementi
indiziari che denotino, incontestabilmente, il coinvolgimento del Berlingieri nei fatti, al di là del
dato della sua presenza sul posto, già apprezzato, in termini non illogici, nell’ordinanza
impugnata. Invero, secondo i principi che regolano la materia, la mera presenza sul luogo di
commissione del reato non integra il concorso di persone nel reato richiedendosi, a tal fine,
3

ricorrente individuare ed illustrare non potendo limitarsi a sollecitare al giudice di legittimità un

una condotta che rafforzi o amplifichi il proposito criminoso degli autori del fatto ovvero la
individuazione, a carico dell’agente, di una condotta violenta e/o minatoria direttamente
incidente sull’esercizio del pubblico servizio.
5. Ulteriore profilo di inammissibilità è la carenza di interesse della parte pubblica
ricorrente. A sostegno del ricorso non può porsi, infatti, esclusivamente l’analisi critica del
provvedimento impugnato, ove all’annullamento di questo non possa conseguire alcun effetto
pratico, dovendo caratterizzarsi il gravame, per il principio generale in materia di
impugnazione prescritto, sanzionato a pena di inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1,

6, n. 2386 del 24/06/1998, Machetti, Rv. 212898) nell’affermare che il pubblico ministero non
ha interesse a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame dolendosi
esclusivamente in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto
l’accoglimento del ricorso non potrebbe avere effetto ripristinatorio della misura cautelare,
avendo l’organo dell’accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla
costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà. Nel caso in esame
la lettura del ricorso del Pubblico Ministero consente di rilevare che sono dedotte
esclusivamente censure relative alla ritenuta insussistenza dei gravi di indizi di colpevolezza e
risulta pertanto evidente che, anche in caso di accoglimento del ricorso sulla questione
devoluta al giudizio della Corte di legittimità, non potrebbe discenderne alcun utile risultato in
punto di ripristino della misura coercitiva originariamente disposta a carico del Berlingieri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2015
Il Consigliere relatore

Il Presidente

lett. a), dall’interesse a impugnare. Pacifica, è la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.

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