Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6666 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6666 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MBENQUE THIERNO N. IL 10/07/1971
avverso la sentenza n. 760/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
21/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 05/12/2012

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico.
In realtà, contrariamente a quanto si sostiene dal ricorrente, il giudice, nell’applicare la
pena concordata, ha preso e dato atto del fatto che dalle emergenze processuali si presentava
evidente l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma oggi invocata; ciò anche
alla stregua di quanto segnalato nei verbali di arresto e di perquisizione nonché di quanto
emerso in sede di analisi cliniche, sulla sostanza sequestrata.
Il ricorrente, d’altra parte, non indica le ragioni per le quali ritiene che avrebbe dovuto
applicarsi la predetta norma e non considera, nel formulare le proprie generiche censure, che
al giudice, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi
motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi
dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la
corretta qualificazione dei stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza di
cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito cui, nel caso di specie, ha regolarmente atteso il giudice del merito.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Con sentenza del 21 marzo 2012, il giudice monocratico del Tribunale di Brescia,
sull’accordo delle parti, ha applicato a Mbenque Thierno -imputato del delitto di cui all’ari
73 del d.p.r. n. 309/90- riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la diminuente del
rito, la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce l’erronea
applicazione dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione all’art. 129, stesso codice, in relazione
alla mancata verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni per
l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.

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