Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6665 del 17/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6665 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Ferdico Salvatore, nato a Palermo, il 26/8/1981;
Carista Vincenzo, nato a Palermo, il 27/1/1976;

avverso la sentenza del 20/11/2012 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
FrancescoSalzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 20 novembre 2012 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma
della pronunzia di primo grado, condannava Ferdico Salvatore e Carista Vincenzo per il

Data Udienza: 17/01/2014

reato di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede della cosa sottratta, così
riqualificando l’originaria contestazione di rapina impropria.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati personalmente.
2.1 II ricorso del Ferdico articola due motivi con i quali deduce la violazione del
principio di correlazione, per non aver la Corte distrettuale trasmesso gli atti al pubblico
ministero a seguito dell’accertamento di un fatto diverso da quello contestato, nonché
vizi motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta esclusione della

scambiato per res derelicta, atteso per di più il travisamento del fatto posto dai giudici
d’appello a fondamento di tale valutazione e cioè che il bene fosse parcheggiato
all’interno di una proprietà privata, anziché sul suolo pubblico, come invece accertato
dai verbalizzanti.
2.2 II ricorso del Carista sostanzialmente ribadisce, sebbene in maniera più
approssimativa, la doglianza da ultima illustrata e lamenta altresì come, proprio in
forza della ritenuta natura privata del luogo in cui era parcheggiato il veicolo, laCorte
territoriale avrebbe dovuto escludere la configurabilità della contestata aggravante
dell’esposizione alla pubblica fede, con la conseguente riqualificazione del fatto come
furto semplice, peraltro improcedibile per difetto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del Fredico è infondato e per certi versi inammissibile.
1.1 Inammissibile in quanto manifestamente infondata è in particolare l’eccezione
processuale sollevata con il primo motivo del ricorso del Fredico. La Corte distrettuale si
è infatti limitata, ai sensi del primo comma dell’art. 521 c.p.p., ad esercitare
legittimamente il potere riconosciutole dalla legge processuale di attribuire al fatto
contestato una diversa qualificazione giuridica. Operazione conseguita non già
all’accertamento di un fatto diverso da quello imputato, bensì di un fatto iscritto nel
medesimo e dunque già ricompreso in quello originariamente contestato, atteso che la
rapina è reato complesso nella cui fattispecie confluiscono tutti gli elementi materiali di
quello di furto per cui è intervenuta condanna.
1.2 Quanto alle censure mosse alla motivazione della sentenza deve ritenersi che i
giudici d’appello abbiano escluso in maniera non manifestamente illogica la possibilità
di scambiare il relitto del veicolo sottratto per una res derelicta in ragione della sua
collocazione in un terreno privato, mentre il denunciato vizio di travisamento della
prova è stato prospettato in maniera del tutto generica, non essendo stato
documentato l’atto a contenuto probatorio che i giudici d’appello avrebbero ignorato di
considerare prima di giungere alle rassegnate conclusioni.

possibilità che il veicolo sottratto, essendo ridotto ad un mero relitto, potesse essere

2. Infondato è anche il ricorso del Carista. A parte quanto testè osservato sulla
doglianza comune a quello del Fredico, deve osservarsi come la sentenza impugnata
abbia correttamente ritenuto sussistere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede,
facendo buon governo dell’insegnamento di questa Corte per cui la

ratio

dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625 n. 7, terza ipotesi, c.p., non è
correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la “cosa”, ma alla
condizione di esposizione di essa alla “pubblica fede”, trovando così protezione solo nel

condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di
recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, qual’era nel caso di specie il
campo nel quale era stato parcheggiato il relitto oggetto di furto (Sez. 5, n. 9022 del 8
febbraio 2006, Giuliano, Rv. 233978).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorreni al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/1/2014

senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA