Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6665 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6665 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GHOBTANE OTHMANE N. IL 25/03/1987
g4.44avverso la sentenza n. 100090/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Data Udienza: 05/12/2012
Ritenuto in fatto.
Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche per la sua manifesta
infondatezza, avendo l’imputato, come specificato dal giudice del merito, confessato le
proprie responsabilità.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.
Con sentenza del 28 marzo 2012, il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, in
composizione monocratica, ha applicato a Ghobtane Othmane, ex art. 444 cod. proc. pen., la
pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui agli
artt. 81 cpv cod. pen., 73 co. 1 e 1 bis del d.p.r. n. 309/90.
Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di
legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancata applicazione
dell’art. 129 cod. proc. pen., avendo il giudice dovuto individuare nella condotta
dell’imputato l’ipotesi prevista dall’art. 75 del predetto d.p.r.