Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6663 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6663 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MORELLI PASQUALE N. IL 03/02/1968
avverso la sentenza n. 1700/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Morelli Pasquale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di L’Aquila resa il 10.11.2011, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Pescara in data
22.03.2011, in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la
pena originariamente inflitta.
Il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale, con
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la dosimetria della pena. E’ appena il caso di considerare che in
tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria
della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez.
VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale,
infatti, sviluppando un percorso argomentativo immune da manifesta illogicità, ha
evidenziato che i precedenti penali a carico del prevenuto, in buona parte specifici,
ancorché risalenti nel tempo, risultavano ostativi rispetto al riconoscimento delle
attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

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