Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6662 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6662 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:
Gatterer Peter Paul, nato a Falzes, il 13/9/1938;
Gatterer Walter, nato a Brunico, il 27/7/1963;

avverso la sentenza del 9/2/2012 della Corte d’appello di Trento sez. dist. di Bolzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per l’imputato Gatterer Peter Paul l’avv. Maurizio Calò, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 17/01/2014

1.Con sentenza del 9 febbraio 2012 la Corte d’appello di Trento sez. dist. di Bolzano
confermava la condanna di Gratter Peter Paul e Gratter Walter per i reati di bancarotta
fraudolenta documentale e patrimoniale e di causazione per effetto di operazioni dolose
del fallimento di NST Trading s.r.I., dichiarata fallita il 29 settembre 2006, commessi
nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto della società, nonché per
quello di frode fiscale ex art. 2 d. Igs. n. 74/2000 in concorso con Mancin Franco in
relazione alle dichiarazioni IVA relative agli anni 2004 e 2005 della ditta individuale FM

presentata nel 2005 ed all’utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti emesse
successivamente al 9 agosto 2004. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la
Corte distrettuale dichiarava invece non doversi procedere per i residui reati tributari
contestati agli imputati (e dai quali già non erano stati prosciolti dal Tribunale),
rilevandone l’intervenuta prescrizione, provvedendo conseguentemente a rimodulare le
pene loro irrogate.
La vicenda riguarda una c.d. frode “carosello” ad oggetto autoveicoli importati dalla
Germania mediante società comunque ricondotte agli imputati e commercializzate in
Italia mediante la previa formale interposizione della ditta individuale intestata al
Mancin o della fallita al fine di evadere l’IVA. Comportamenti che per quanto concerne
NST Trading avevano comportato per un verso l’accumulo di un rilevante debito
d’imposta destinato a farla fallire e per l’altro la dissipazione del valore vetture
formalmente importate dalla società e rivendute sottocosto, nonché la distrazione
dell’IVA riscossa e mai versata.

2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati.
2.1 II ricorso di Gatterer Walter articola cinque motivi.
2.1.1 Con il primo ripropone l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado già
rigettata dalla Corte distrettuale relativa alla sottoscrizione della medesima da parte del
solo Presidente del collegio giudicante e non anche dal suo estensore.
2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la mancata rilevazione da parte della
Corte distrettuale dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal
coimputato Mancin, sentito come mero teste in ragione del passaggio in giudicato della
sentenza di patteggiamento con la quale aveva definito in precedenza la sua posizione,
ma che invero era al momento della sua deposizione, come dallo stesso riferito, ancora
imputato in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. a) c.p.p. in
relazione all’emissione di ulteriori fatture per operazioni inesistenti e, dunque,
incompatibile ai sensi dell’art. 197 c.p.p. con l’ufficio di testimone.
2.1.3 Con il terzo motivo si lamenta invece la violazione dell’art. 195 c.p.p. ed ulteriori
vizi motivazionali della sentenza impugnata con riguardo all’attribuzione all’imputato
della qualifica di co-amministratore di fatto della Pro Direct G.M.B.H., la società tedesca

Motors di cui il menzionato Mancin era titolare, limitatamente alla dichiarazione

amministrata dal padre Peter, ritenuta, nella prospettiva dell’accusa accolta dai giudici
di merito, uno dei vertici della triangolazione fraudolenta contestata al Gatterer Walter.
In proposito il ricorrente evidenzia come non risulti che questi abbia mai posto in
essere atti di gestione della suddetta società – come invece sarebbe necessario per la
configurabilità della summenzionata qualifica – e come la prova della stessa sia stata
sostanzialmente ricavata dalla dichiarazione della teste Trenkwalder, funzionario
dell’Agenzia delle Dogane, per cui, nel corso della perquisizione eseguita per rogatoria

ivi riservata all’imputato. Dichiarazione questa resa evidentemente

de relato che

sarebbe peraltro inutilizzabile, in quanto i giudici di merito non avrebbero chiamato a
deporre la fonte della conoscenza della teste, la quale peraltro non avrebbe comunque
saputo identificarla e che comunque non poteva riferire su quanto riferitole atteso che
si trattava di comunicazione che avrebbe dovuto essere verbalizzata, adempimento
invece omesso per stessa ammissione della teste.
2.1.4 Con il quarto motivo vengono dedotti la violazione dell’art. 192 c.p.p. e ulteriori
vizi motivazionali in merito al riconoscimento dell’imputato anche quale coamministratore di fatto della NST Trading. In tal senso la motivazione della sentenza
viene ritenuta illogica nella misura in cui ha attribuito all’imputato tale qualifica ancora
una volta in difetto dell’evidenza del compimento da parte del Gatterer di atti di
gestione della società del padre ed esclusivamente in ragione del fatto che egli avrebbe
prestato fideiussione in favore della medesima, circostanza invero non significativa
atteso il rapporto di parentela intercorrente tra i due imputati. Sarebbe infatti rimasta
improvata l’ulteriore circostanza posta dalla Corte distrettuale alla base del proprio
ragionamento e cioè quella per cui l’imputato sarebbe stato legittimato ad operare sui
conti della fallita. Quanto infine agli ulteriori elementi menzionati in sentenza a
sostegno dell’asserita gestione unitaria di tutte le società facenti capo ai Gatterer – e
cioè che la Cassa di Risparmio di Brunico avrebbe concesso alla Car Plus un castelletto
di sconto solo previa riduzione dell’esposizione di NST Trading ovvero la commistione

nei locali della società, qualcuno non meglio identificato le avrebbe indicato la scrivania

della clientela delle due società – si tratterebbe di circostanze prive del significato
probatorio loro assegnato dai giudici del merito.
2.1.5 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta infine l’omessa valutazione da parte
della Corte territoriale delle dichiarazioni dei testi Santi Guido e Pircher Alexander,
rispettivamente commercialista e collaboratore sia di Car Plus che di NST, nonché di
quelle dell’imputato, le quali nel loro complesso rivelerebbero in maniera inequivocabile
l’autonomia gestionale delle due società.
2.2 Anche il ricorso di Gatterer Peter Paul articola cinque motivi.
2.2.1 II primo replica la stessa eccezione processuale proposta con il primo motivo del
ricorso di Gatterer Walter, mentre con il secondo si lamenta il difetto di motivazione da

I

parte della Corte distrettuale sull’istanza di patteggiamento proposta dall’imputato con
l’atto d’appello.
2.2.2 Con il terzo motivo viene dedotta l’errata applicazione degli artt. 2 e 8 d. Igs. n.
74/2000 e correlati vizi motivazionali della sentenza. In proposito il ricorrente eccepisce
l’inattendibilità delle prove testimoniali poste a fondamento dell’affermazione di
responsabilità del Gatterer e in particolare delle dichiarazioni della già menzionata teste
Trenkwalder e del coimputato Mancin, afflitte da numerose imprecisioni e

Gatterer Silvia. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe fornito sufficiente
dimostrazione della sussistenza del dolo specifico necessario per la configurabilità dei
contestati reati tributari, omettendo altresì di considerare le dichiarazioni rilasciate sul
punto dall’imputato.
2.2.3 Con il quarto motivo si lamenta invece l’errata applicazione degli artt. 216 e 223
legge fall. e correlati vizi della motivazione in merito all’affermata responsabilità
dell’imputato per i reati fallimentari contestatigli. In tal senso il ricorrente contesta
innanzi tutto la qualificazione a titolo di dissipazione delle vendite sotto costo delle
autovetture acquistate da NST Trading, rilevando come l’operazione avrebbe dovuto
essere considerata funzionale al tentativo della società di penetrare nel mercato italiano
e dunque non finalizzata alla fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale dei
creditori della fallita. In secondo luogo viene eccepita l’inconfigurabilità della bancarotta
per distrazione relativa al mancato versamento all’Erario dell’IVA incassata dalla società
a seguito delle menzionate vendite, evidenziandosi in proposito come il fatto già fosse
stato imputato ai fini della contestazione dei reati tributari e dunque non valutabile
nuovamente ostandovi il disposto dell’art. 15 c.p. Infine, quanto alla bancarotta
documentale, il ricorrente rileva come le condotte contestate non abbiano impedito al
curatore la ricostruzione dello stato patrimoniale della fallita, mentre la Corte
distrettuale avrebbe comunque omesso di precisare quali scritture contabili sarebbero
state tenute irregolarmente.
2.2.4 Con il quinto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente eccepisce l’intervenuta
prescrizione dei summenzionati reati fallimentari, sostenendo in proposito che la
sentenza dichiarativa del fallimento, rappresentando una mera condizione di punibilità
dei fatti previsti dall’art. 216 legge fall., non rileverebbe ai fini della determinazione del
momento consumativo dei suddetti reati da cui far decorrere il termine necessario per
la maturazione della menzionata causa estintiva, il quale dovrebbe essere quindi
individuato in quello in cui sono state poste in essere le condotte ritenute tipiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

contraddizioni, nonché contrastate dalla deposizione della moglie dell’imputato,

1.Deve pregiudizialmente essere affrontata la questione attinente alla violazione
dell’art. 546 comma 1 lett. g) c.p.p. eccepita da entrambi gli imputati.
1.1 Contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti deve rammentarsi come la
giurisprudenza di questa Corte sia invero divisa in merito alla validità della sentenza
emessa dal giudice collegiale, ma sottoscritta dal solo presidente del collegio e non
anche dall’estensore del provvedimento. All’orientamento citato nei ricorsi, per cui la
stessa sarebbe viziata da nullità insanabile (da ultima Sez. 5, n. 17188 del 18 febbraio

più corposo per il quale, invece, la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del
giudice ne determina la nullità solo quando tale mancanza sia completa, con la
conseguenza che il difetto della sottoscrizione del solo estensore comporterebbe una
mera irregolarità, sanabile mediante il ricorso alla procedura di correzione dell’errore
materiale (ex multis Sez. 6, n. 34089 del 7 luglio 2003, Bombino, Rv. 226328).
1.2 Non è peraltro necessario ai fini della presente decisione risolvere tale contrasto,
giacchè nel caso di specie la doglianza proposta dai ricorrenti risulta comunque
infondata. Infatti la Corte distrettuale ha ipotizzato che estensore della sentenza di
primo grado sia stato lo stesso presidente del collegio giudicante in ragione del fatto
che egli ha siglato tutte le pagine del provvedimento invece di apporre la sua firma solo
in calce al medesimo, unico adempimento che gli sarebbe stato altrimenti imposto dal
citato art. 546 c.p.p. Si tratta di ipotesi logica e coerente alle risultanze in atti, dalle
quali non emerge alcun elemento in grado di smentirla, né è sufficiente ad inficiarla il
fatto che lo stesso presidente non abbia altrimenti precisato nella sentenza-documento
di aver assunto anche la funzione di estensore, omissione che di per sé costituisce al
più una mera irregolarità.

2. Inammissibile in quanto manifestamente infondata è invece l’eccezione di
inutilizzabilità delle dichiarazioni del Mancin sollevata con il secondo motivo del ricorso
di Gatterer Walter.
2.1 In proposito va innanzi tutto evidenziato che, come del resto ricordato nel ricorso,
questi era stato sentito nel dibattimento di primo grado come testimone poiché si
trovava nella situazione prevista dall’ultima parte dalla lett. a) del primo comma
dell’art. 197 c.p.p., avendo già patteggiato la pena per i reati contestatigli in concorso
con gli odierni imputati. Sostiene peraltro il ricorrente che il Mancin fosse al momento
in cui rese la sua deposizione ancora imputato in procedimento per reato connesso ai
sensi dell’art. 12 lett. a) c.p.p., situazione determinante la sua incompatibilità ad
assumere l’ufficio di testimone. Deve peraltro osservarsi come la disposizione
processuale evocata dal ricorrente disciplini la connessione oggettiva tra procedimenti e
cioè l’ipotesi in cui, in separati procedimenti, più soggetti siano imputati di aver
commesso in concorso tra loro lo stesso reato (ovvero di aver determinato con

2009, D’Andrea e altro, Rv. 243613), se ne contrappone altro e numericamente anche

condotte indipendenti il medesimo evento), mentre in alcun modo risulta – né
altrimenti il ricorrente lo ha eccepito e tantomeno documentato – che dell’eventuale
reato per cui si sarebbe proceduto separatamente nei confronti del Mancin fossero
imputati anche i Gatterer.
2.2 Ad ogni buon conto la Corte distrettuale ha espressamente rinunciato ad utilizzare
le dichiarazioni del Mancin, ritenendo sufficienti ai fini dell’affermazione di
responsabilità del ricorrente gli altri elementi di prova acquisiti. Ed in tal senso,

prova di cui non ha inteso servirsi.

3. Parimenti pregiudiziale è la questione relativa all’eventuale prescrizione dei reati
fallimentari contestati agli imputati sollevata con l’ultimo motivo del ricorso di Gatterer
Peter Paul, che peraltro risulta manifestamente infondata. Secondo l’oramai consolidato
insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di bancarotta la prescrizione inizia a
decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato d’insolvenza e non dal
momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza
(Sez. 5, n. 20736 del 25 marzo 2010, Olivieri, Rv. 247299; Sez. 5, n. 46182 del 12
ottobre 2004, Rossi ed altro, Rv. 231167). Posto dunque che il fallimento della NST
Trading è stato dichiarato nel 2006, il termine di prescrizione per i reati contestati ai
capi 4, 5 e 6 non può ritenersi ancora compiuto, maturando al più pre solo nel 2019.
4. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo proposto da Gatterer Peter
Paul. Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione da parte della Corte distrettuale
sulla reiterazione con il gravame di merito della richiesta di applicazione della pena già
rigettata per dissenso del pubblico ministero sia all’udienza preliminare che nel giudizio
di primo grado, dove era stata ribadita ai sensi dell’art. 448 comma 1 c.p.p. prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento. Correttamente però la sentenza impugnata
non ha preso in considerazione tale richiesta (che peraltro può ritenersi implicitamente
rigettata attraverso la motivazione resa in sentenza sulla congruità della pena
determinata dal Tribunale per il reato considerato più grave e non contestata dal
ricorrente), giacchè nell’atto d’appello (a p. 19) il Gatterer si è limitato a riproporre la
richiesta di patteggiamento senza indicare i motivi per cui doveva invece ritenersi
ingiustificato il dissenso opposto dal pubblico ministero all’applicazione della pena
richiesta nel corso del giudizio di primo grado ovvero il mancato recupero “a posteriori”
della diminuente processuale da parte del giudice di prime cure (recupero che peraltro
il ricorrente nemmeno risulta aver chiesto in sede di discussione). Avendo dunque
l’imputato avanzato una richiesta immotivata e dunque inammissibile, il giudice
dell’appello non era obbligato ad esaminarla e tale omesso esame non costituisce vizio
che comporti annullamento in sede di legittimità (Sez. 6, n. 4066 del 3 febbraio 1994,

dunque, alcun obbligo gravava sulla medesima di dichiarare l’inutilizzabilità di una

Zanardini, Rv. 197980; Sez. 6, n. 5777/07 del 28 settembre 2006, Ferrante e altri, Rv.
236060).
5. Inammissibili sono anche le censure mosse alla motivazione della sentenza con il
terzo motivo del ricorso di Gatterer Peter Paul.
5.1 Tali doglianze per un verso si risolvono nella generica ed apodittica critica
dell’attendibilità di alcune delle deposizioni poste dalla Corte distrettuale alla base della
sua decisione, che si traduce nella mera sollecitazione del giudice di legittimità ad una,

verso, il ricorrente sostanzialmente lamenta invece – pervero anche in questo caso in
maniera assai generica – il presunto travisamento di altre dichiarazioni testimoniali,
solo sommariamente indicate riportando alcuni brani delle relative verbalizzazioni
dibattimentali. E’ allora necessario ricordare che, qualora la prova omessa o travisata
abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il
contenuto, non limitandosi – come invece avvenuto nel caso di specie – ad
estrapolarne alcuni brani, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di
apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di
valutare l’effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi,
rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).
5.2 Per di più, in alcuni casi, i brani dei verbali evocati sono stati riportati dal ricorrente
solo nella versione in lingua tedesca, senza rispettare l’obbligo di utilizzare quella
italiana nel redigere il ricorso per cassazione. Infatti ai sensi del d.P.R. n. 574/1988
l’utilizzo della lingua madre è consentito all’imputato esclusivamente nei rapporti con gli
organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano (cfr. Sez. 5, n. 21952 del 20 febbraio
2001, Rainer P.P., Rv. 219456) e devono dunque ritenersi inammissibili i motivi di
ricorso redatti in parte in lingua tedesca, anche quando si limitino a riportare il
contenuto di atti a contenuto probatorio stilati nella suddetta lingua senza riprodurre
anche la traduzione in lingua italiana contestualmente effettuata ai sensi delle
disposizioni del citato decreto.

6. Il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
6.1 Infondata è in particolare la doglianza relativa alla inconfigurabilità del reato di
bancarotta distrattiva in relazione al mancato versamento dell’IVA riscossa dagli
acquirenti finali delle autovetture, atteso che le imputazioni ex artt. 2 e 8 d. Igs. n.
74/2000 sollevate nei confronti dell’imputato non riguardano l’omesso versamento
dell’imposta, talchè non sussiste nemmeno in ipotesi il concorso apparente tra norme
incriminatrici evocato dal ricorrente.
6.2 Inammissibili sono invece le altre censure avanzate con il motivo di cui si tratta.
Quella per cui le vendite sottocosto effettuate dalla fallita rientrassero in una strategia

per l’appunto inammissibile, rivalutazione del compendio probatorio; mentre, per altro

commerciale tesa ad assicurare una rapida penetrazione del mercato da parte di NST
Trading è infatti ipotesi meramente congetturale avanzata dal ricorrente, che non ha
saputo indicare quali sarebbero gli specifici elementi probatori idonei a valorizzarla che
la Corte distrettuale avrebbe in tal senso omesso di considerare. Non di meno il ricorso
ha in proposito altresì omesso di confrontarsi, come invece avrebbe dovuto, con
l’articolata motivazione resa dai giudici d’appello circa il ruolo svolto dalla fallita nel
contesto della frode “carosello” ordita dagli imputati e in particolare in relazione alla

operato in funzione di mera interposizione (sopportando le conseguenze della dolosa e
immotivata svalutazione operata alla vendita dei beni acquisiti a prezzo superiore) ai
fini dell’evasione dell’IVA, secondo uno schema già utilizzato dai Gatterer con altra
società in precedenza costituita all’uopo e riproposto in seguito con la ditta individuale
del Mancin. La linea argomentativa sviluppata sul punto dai giudici di merito risulta
immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica alla luce del compendio
probatorio di riferimento, così come emergente dal testo del provvedimento impugnato,
mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si
risolve, per l’appunto, nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del
materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di
merito al fine di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai
sensi della lett. e) dell’art. 606 c.p.p..
6.3 Quanto infine al reato di bancarotta documentale la prova della stessa è stata
correttamente tratta in maniera implicita dai giudici del merito dall’accertata natura
dell’attività della fallita e dalle distrazioni consumate anche per cassa dagli imputati,
destinata inevitabilmente a riflettersi sull’attendibilità delle scritture contabili, talchè la
ricostruzione del significato delle annotazioni ivi inserite è stato possibile solo
attraverso la verifica di elementi estrinseci ricavati dalle verifiche svolte sugli altri
soggetti delle triangolazioni fraudolente. Né rileva l’eccepita mancata specificazione di
quali sarebbero stati i libri oggetto della violazione contestata, giacchè questi sono stati
altrettanto implicitamente determinati attraverso l’indicazione delle operazioni la cui
documentazione non rifletteva l’effettiva loro sostanza economica.

7. Venendo ai residui motivi proposti con il ricorso di Gatterer Walter, devono ritenersi
inammissibili il terzo ed il quarto.
7.1 Infatti è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare,
pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente
affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già
valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento

circostanza che la stessa, nelle transazioni indicate nel capo d’imputazione, avesse

impugnato (Sez. Un. , n. 23868 del 23 aprile 2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n.
49970 del 19 ottobre 2012, Muià e altri, Rv. 254108). In tal senso il ricorrente,
nell’eccepire l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste Trenkwalder non si è curato
di precisarne la decisività ai fini della tenuta del percorso giustificativo seguita dalla
sentenza impugnata, atteso che la dimostrazione del coinvolgimento dell’imputato nella
gestione operativa della Pro.Direct G.M.B.H. non era essenziale ai fini della prova del
concorso dell’imputato nei reati contestatigli.

amministratore di fatto della NST Trading, questa è stata tratta da una serie di
elementi ritenuti dalla Corte distrettuale idonei a dimostrare tale situazione secondo un
processo inferenziale non manifestamente illogico. Ed infatti la cogestione tra il
Gatterer e il padre dei conti della società, la prestazione di fideiussioni da parte
dell’imputato in favore di NST Trading ed anche della società tedesca amministrata dal
padre, la concessione da parte di un istituto bancario di un castelletto di sconto in
favore della società dell’imputato condizionata al contestuale ridimensionamento
dell’esposizione della fallita nei confronti dello stesso istituto e il sostanziale subentro
della prima nei fidi concessi alla seconda, la collocazione della sede di Car Plus (la
società per l’appunto anche formalmente amministrata dall’imputato) e di NST Trading
presso lo studio del medesimo commercialista, il fatto che Car Plus aveva ereditato da
NST Trading la rete commerciale ovvero risultava essere la cessionaria delle vetture
triangolate dalla ditta individuale del Mancin utilizzata in sostituzione della fallita, sono
tutte circostanze intrinsecamente sintomatiche (ma soprattutto significative nella loro
sinergia) del coinvolgimento dell’imputato nella frode “carosello” e nella gestione della
fallita quale strumento per la realizzazione della stessa, che dunque hanno
legittimamente fondato le conclusioni assunte dalla Corte distrettuale in assoluta
sintonia con le regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p.
7.3 A censura della tenuta dell’illustrato apparato giustificativo il ricorrente muove solo
obiezioni manifestamente infondate o generiche. Meramente assertiva è ad esempio la
negazione della gestione congiunta dei rapporti bancari della fallita, fondata com’è su di
un passaggio della deposizione del teste Kammerer diverso da quello cui hanno fatto
riferimento i giudici di merito, di cui peraltro il ricorrente non precisa l’effettiva
significatività in difetto anche solo dell’indicazione delle ulteriori dichiarazioni rese dal
teste. Quanto poi alla svalutazione sistematica del significato indiziario delle altre
circostanze evidenziate dalla sentenza, essa si traduce nella sollecitazione di un
riesame del merito – non consentita in sede di legittimità – attraverso la rinnovata
valutazione degli elementi probatori acquisiti ed in ogni caso è frutto di una valutazione
esclusivamente parcellizzata ed atomistica del materiale probatorio che evita di
affrontare il profilo della convergenza degli elementi considerati, pure implicitamente
speso dai giudici di merito. Deve infatti ricordarsi l’insegnamento di questa Corte per

7.2 Quanto invece alla prova dell’attribuibilità all’imputato della qualifica di

cui l’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di
esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da
provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. In tal senso è possibile
che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di
norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso
può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi
applicando la regola metodologica fissata nell’art. 192, comma secondo, c.p.p.. Peraltro

indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce
un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente,
onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa – sia
pure di portata possibilistica e non univoca – di ciascun indizio deve allora passarsi al
momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la
relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi – perché
nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri – di tal
che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che
consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto (Sez. Un., n. 6682 del 4
febbraio 1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191230).

8. Inammissibile è infine anche il quinto motivo del ricorso di Gatterer Walter con cui si
lamenta sostanzialmente il travisamento per omessa valutazione di alcune dichiarazioni
testimoniali e dell’imputato.
8.1 In proposito è necessario ricordare come, ai sensi delle modifiche apportate all’art.
606 comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio di motivazione rilevante può risultare, oltre che dal
testo del provvedimento impugnato, anche “da altri atti del processo”, purché siano
“specificamente indicati nei motivi di gravame”. Ciò comporta, in altre parole, che
all’illogicità intrinseca della motivazione (cui è equiparabile la contraddittorietà logica
tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è
affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l’atto a contenuto probatorio.
8.2 L’informazione “travisata” (la sua esistenza – inesistenza) o non considerata deve,
peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Inoltre,
la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che
l'”atto del processo” sia, come già ricordato, “specificamente indicato nei motivi di
gravame”. Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all’onere di formulare motivi di
impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che
intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente
valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere
nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. Deve
infine ricordarsi che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa

l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità

valgono le considerazioni gii svolte sub 5.1 trattando di analogo motivo di ricorso svolto
nell’interesse di Gatterer Peter Paul.
8.3 II ricorrente non si è attenuto a tali oramai consolidati principi. Ed infatti per un
verso si è limitato a riprotare solo parzialmente le dichiarazioni di cui assume l’omessa
considerazione (e per quanto riguarda quelle dell’imputato le ha addirittura riportate
esclusivamente in lingua tedesca, circostanza per la quale valgono le osservazioni
svolte in precedenza sub 5.2), ma altresì ha omesso di precisare perdi l’informazione

nella sentenza impugnata in ordine alla partecipazione dell’imputato alla gestione della
fallita. Idoneità che non solo non emerge dal testo dei brani delle deposizioni testimoniali
estrapolati, ma che soprattutto doveva essere specificamente dimostrata attraverso la
comparazione con gli indici di tale compartecipazione valorizzati dalla Corte territoriale.

9. I ricorsi devono in conclusione essere rigettati, atteso che solo alcuni dei motivi
proposti possono ritenersi inammissibili come illustrato.
Có peraltro comporta la necessità di rilevare come i reati tributari contestati al capo 3) e
al capo 7) (in questo caso limitatamente a quello commesso attraverso la dichiarazione
IVA di FM Motors relativa all’anno 2004) si siano nel frattempo estinti per intervenuta
prescrizione, il cui termine si è irrimediabilmente compiuto anche tenendo conto dei
periodi di sospensione maturati nel corso del giudizio di primo grado (rispettivamente
dal 13 gennaio al 30 gennaio 2009 e dal 30 gennaio al 10 marzo 2009).
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata ai sensi dell’art. 609 comma 2
c.p.p. limitatamente ai capi relativi ai reati summenzionati. L’annullamento !Dà peraltro
essere disposto senza rinvio, potendo questa Corte procedere autonomamente,
sussistendo le condizioni di cui all’art. 619 c.p.p., alla conseguente rimodulazione del
trattamento sanzionatorio applicato ai due imputati, avendo i giudici dell’appello
indicato l’entità della porzione di pena applicata, ai sensi dell’art. 81 c.p., per i reati
tributari posti in continuazione con quelli fallimentari ritenuti pel gravi e gé riuniti ai fini
sanzionatori ex art. 219 legge fall. In tal senso avendo la Corte distrettuale applicato
per i quattro reati tributari sopravvissuti nel grado d’appello la pena complessiva di un
anno di reclusione e dovendosi imputare a ciascuno di essi – in difetto di indicazioni di
segno contrario da parte dei giudici di merito – la quota parte di tre mesi, la pena
rispettivamente irrogata a Gatterer Peter Paul e Gatterer Walter deve essere diminuita
per entrambi nella misura di mesi nove.

P.Q.M.

probatoria trascurata sarebbe effettivamente in grado di ribaltare il giudizio formulato

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3) ed
a quello del capo 7) relativo alla dichiarazione IVA per l’anno 2004 percté e-stinti per
prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi nove di reclusione.
Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso il 17/1/2014

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