Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6662 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6662 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZOUHEIR MOUSTAKIN N. IL 02/05/1986
avverso la sentenza n. 2392/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Zouheir Moustakin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Genova resa il 7.12.2011, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova in data 21.07.2011, in
ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in concorso con altri,
rideterminava la pena originariamente inflitta.
Il ricorrente denuncia la violazione di legge, con riguardo alla entità del
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la dosimetria della pena. E’ appena il caso di considerare che in
tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria
della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez.
VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. peri., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale,
infatti, ha evidenziato che il pessimo comportamento processuale e la natura
professionale della condotta criminosa giustificavano il diniego delle circostanze
attenuanti generiche. Non di meno, in parziale accoglimento delle doglianze
dedotte dagli appellanti, il Collegio ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice,
considerato che si trattava di una attività di spaccio di sostanze leggere.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

trattamento sanzionatorio.

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