Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6660 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6660 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE PASQUALE DOMENICO N. IL 22/06/1984
avverso la sentenza n. 7010/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/12/2012
Osserva
Ricorre per cassazione De Pasquale Domenico avverso la sentenza in data 17.11.2011
della Corte di Appello di Napoli che confermava quella del GUP del Tribunale di Napoli in
data 18.4.2011 con la quale il ricorrente era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui
all’art. 73, V comma dPR 309/1990 e condannato alla pena di giustizia.
Deduce la violazione di legge in relazione alla mancata eliminazione della revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del GIP del
Tribunale per i minorenni di Napoli in data 20.7.1999 ed erroneamente revocata dalla
Il ricorso è inammissibile ~anon risultando la censura mossa formulata con l’atto di
appello.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna detricorrenttal pagamento delle
spese processuali el-k1:1152a1 versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012
giudice di primo grado.