Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 666 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 666 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARTINI RAFFAELE N. IL 12/10/1970
avverso la sentenza n. 361/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/11/2015
21 Martini
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 afferente a cocaina
è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
giuridici: si considera che rilevano le captazioni ed il viaggio comune. Inoltre le dichiarazioni di
Petra sono attendibili, coerenti e consonanti, tranne che per insignificanti dettagli. D’altra parte
si è in presenza di quantitativi elevati e di traffico organizzato sicché va esclusa l’applicabilità del
quinto comma del richiamato art. 73.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 25 novembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-