Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6659 del 15/01/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6659 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce
nel procedimento nei confronti di
Convertini Cosimo, nato a Sava il 06/12/1970
avverso la sentenza del 26/11/2012 del Giudice di pace di Manduria
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito per l’imputato l’avv. Luigi Vulcano, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
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Data Udienza: 15/01/2014
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Manduria dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Cosimo Convertini in ordine al reato di cui
all’art. 581 cod. pen., contestato come commesso in Sava il 03/09/2010 in
danno di Luigi Dargenio, in quanto estinto per intervenuta remissione di querela.
Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge laddove la
mancata comparizione della persona offesa all’udienza dibattimentale veniva
detto comportamento sarebbe stato interpretato in tal senso, richiamando il
contrario orientamento di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’orientamento rammentato dal ricorrente (Sez. U, n. 46088 del
30/10/2008, Viele, Rv. 241357; Sez. 2, n. 44709 del 29/10/2009, Santomaggio,
Rv. 245632; Sez. 6, n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi, Rv. 247014; Sez. 4, n.
18187 del 28/03/2013, De Luca, Rv. 255231), ha in effetti affermato il principio
dell’irrilevanza della mancata comparizione del querelante, pur laddove la stessa
sia preceduta dalla notificazione di un avviso che la qualifichi come tacita
rimessione della querela, ai fini della configurabilità di siffatta causa estintiva del
reato. La circostanza invero, in quanto comportamento omissivo di natura
endoprocessuale della parte, non costituisce quello che l’art. 152, comma
secondo, cod. proc. pen. definisce espressamente come un fatto, e quindi come
la manifestazione di un’attività esterna al processo, incompatibile con la volontà
di persistere nella richiesta di punizione del querelato; né tale deficienza
naturalistica del comportamento in esame, rispetto alle condizioni poste dalla
legge, può essere superata da una qualificazione in sede giudiziaria, non
rispondente ad alcuna norma che assimili la mancata comparizione alla
remissione tacita della querela.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice
di Pace di Manduria.
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qualificata come tacita remissione di querela in quanto preceduta da avviso che
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Manduria per
nuovo esame.
Così deciso in Roma il 15/01/2014
Il Presidente
Il Consigliere estensore