Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6659 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6659 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GRIMALDI ANTONIO N. IL 21/08/1960
2) TITONE MARIA N. IL 01/01/1983
3) TORTORA SALVATORE N. IL 19/09/1975
avverso la sentenza n. 11343/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cassazione il comune difensore di fiducia di Grimaldi Antonio, Tortora
Salvatore e Titone Mario avverso la sentenza emessa in data 30.1.2012 dalla Corte di
Appello di Napoli che confermava quella in data 15.6.2012 del GIP del Tribunale di
Napoli con la quale i predetti erano stati condannati alle rispettive pene di giustizia
essendo stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e 73
comma 1 e 1 bis dPR 309/1990.

destinazione dello stupefacente ad esclusivo uso personale.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e del tutto generici.
Premesso che dal testo della sentenza impugnata non si evince la proposizione di uno
specifico motivo d’appello teso ad ottenere il riconoscimento della detenzione dello
stupefacente ad uso esclusivamente personale e premessa, altresì, l’assenza nei
motivi di ricorso dell’indicazione di circostanze da cui arguire siffatta destinazione, di
certo la condotta degl’imputati evidenziata già dai capi d’imputazione e rilevata in
sentenza esprime un’attività di spaccio continuativa che vale a sufficienza ad escludere
ogni possibilità di accedere alla tesi difensiva.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00 per ciascuno, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa
di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

Si deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della

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