Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6658 del 15/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6658 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Grilli Fabrizio, nato a Voghera il 09/07/1950

avverso la sentenza del 215/11/2012 del Tribunale di Imperia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata l’appello proposto da Fabrizio Grilli avverso la
sentenza del Giudice di pace di Imperia del 09/12/2008, con la quale il Grilli
veniva condannato alla pena di €. 400 di multa, oltre al risarcimento dei danni in
favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. commesso in
1

Data Udienza: 15/01/2014

Diano Marina il 30/01/2006 in danno di Piero Dabbene, veniva dichiarato
inammissibile per la mancata impugnazione delle disposizioni civili.
L’imputato ricorre sul punto e deduce violazione di legge osservando che
nell’atto di appello veniva espressamente chiesto il rigetto delle pretese
risarcitorie della parte civile in ragione dell’infondatezza delle stesse.

Il ricorso è fondato.
Dall’attenta lettura dell’atto di appello a suo tempo presentato dal Grilli
risulta infatti che, come correttamente osservato dal ricorrente, se è vero che
nelle richieste conclusive non compariva alcun riferimento alle statuizioni civili, al
termine dell’esposizione dei motivi la richiesta di assoluzione era seguita da
quella del rigetto delle pretese risarcitorie della parte civile, in quanto infondate.
Anche a voler prescindere da questo, peraltro, come più volte affermato da
questa Corte (Sez. 2, n. 23555 del 12/05/2009, Ognibene, Rv. 244235; Sez. 4,
n. 41816 del 10/07/2009, Azzato, Rv. 245454; Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010,
Gerratana, Rv.246618; Sez. 5, n. 20855 del 23/02/2011, Pierro, Rv. 250395;
Sez. 5, n. 6952 del 29/11/2011 (22/02/2012) Calò, Rv. 252944), la disposizione
dell’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che consente all’imputato l’appello
avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria ed al risarcimento del danno
emessa dal giudice di pace a condizione che l’impugnazione aggredisca le
statuizioni civili della sentenza, deve essere coordinata con la generale
previsione dell’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale
l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la
responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano
dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno,
che ha il suo necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità
penale.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio degli atti
al Tribunale di Imperia.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Imperia per il
relativo giudizio.
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

é

Così deciso in Roma il 15/01/2013

Il Presidente

Il Consiglier estensore

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