Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6657 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6657 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTAMARIA SALVATORE N. IL 25/06/1944
avverso la sentenza n. 734/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 22/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Udito, per la parte ivile, l’Avv

Data Udienza: 10/01/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 18/04/2011, il Tribunale di Nicosia condannava
Salvatore Santamaria e Antonino Santamaria per il delitto di cui agli artt. 110,
81, secondo comma, 624 bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.

di Caltanissetta, con sentenza deliberata il 22/01/2013, ha confermato la
sentenza di primo grado, rilevando, quanto alla mancata applicazione della
circostanza di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., che, secondo la
giurisprudenza di legittimità, detta attenuante non può essere circoscritta alla
considerazione del valore della cosa sottratta, ma deve investire la situazione
complessiva, in quanto tende a stabilire se il furto sia tale da determinare
modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità: secondo la Corte di merito,
tale non appare un furto perpetrato in zone poco tutelate, perché rurali, con
strumenti ed arnesi copiosi e destinati a forzare ogni resistenza materiale.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Salvatore Santamaria, l’avv. Giuseppe
Greco, lamentando l’illogicità interna della motivazione attinente a palese
contraddittorietà: evidenziato lo scarsissimo valore commerciale della refurtiva
(un cavo di alimentazione per una vecchia radio, un cacciavite e una bottiglietta
di plastica contenete olio motore, per un valore di 10,00 euro), il ricorrente
osserva che l’orientamento seguito dalla sentenza impugnata è risalente nel
tempo, mentre il più recente indirizzo giurisprudenziale considera, ai fini del
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4
cod. pen., il valore economico intrinseco della cosa oggetto di furto e la speciale
tenuità del fatto in relazione al livello economico medio della comunità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati.
Il principio di diritto in base al quale la sentenza impugnata ha confermato il
diniego della concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo
comma, n. 4, cod. pen. attiene al diverso istituto, disciplinato nell’ambito del
processo penale a carico di imputati minorenni, della sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, come modificato dall’art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 123.

2

Investita dell’appello proposto da Salvatore Santamaria, la Corte di appello

Il richiamo a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità con
riguardo alla diversa fattispecie oggetto del giudizio non fornisce alla decisione
un adeguato sostegno motivazionale, sicché deve ritenersi sussistente il
denunciato vizio di motivazione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per
nuovo esame. Come da costante insegnamento di questa Corte, il giudice di
rinvio potrà addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di
merito, ma potrà anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico

diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Sez. 5, n. 41085
del 03/07/2009 – dep. 26/10/2009, L, Rv. 245389); qualora dovesse pervenire
alla conclusione del riconoscimento della circostanza attenuante invocata, il
giudice del rinvio dovrà valutare, con riferimento al coimputato Antonino
Santamaria, la cui posizione processuale non risulta in termini univoci dagli atti
trasmessi a questa Corte, la sussistenza dei presupposti per l’estensione della
pronuncia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62
n. 4 c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per
nuovo esame sul punto.
Così deciso il 10/01/2014

epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA