Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6656 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6656 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DEDA ALFONC N. IL 22/08/1987
2) GIOVINAZZO RAFFAELE N. IL 30/03/1971
avverso la sentenza n. 14519/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorrono per cassazione Deda Alfonc e Giovinazzo Raffaele avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 24.1.2012 dal Tribunale di Milano che,
tra l’altro, applicava ai predetti la pena concordata di anni tre di reclusione ed C
12.000,00 di multa ciascuno, per il delitto di cui all’art. 73 comma 1 bis dPR
309/1990.
Entrambi deducono la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla
ritenuta congruità della misura della pena concordata e, il solo Deda, anche in

Giovinazzo Raffele ha rinunciato al ricorso con atto in data 16.7.2012 a sua firma
autenticata dal difensore.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili: quello di Giovinazzo Raffaele per l’intervenuta
e rituale rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d) c.p.p.; quello di
Deda Alfonc per essere le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede.
Come affermato ripetutamente da questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez.
Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione
della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare
natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi
richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica
del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove
la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena,
rimettere in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e
non può, in particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti
al merito nè recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle
circostanze o la congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente
illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Del tutto congrua ed esaustiva è la motivazione addotta a sostegno della confisca
della somma di denaro in sequestro (ben C 4.400,00) rinvenuta nel contesto del
fatto in possesso del Deda che stava per consegnarla ad un coimputato e quindi
palesemente destinata all’acquisto di stupefacente.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 500,00 per Giovinazzo Raffaele e in C

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ordine alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro.

1.500,00 per Deda Alfonc, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e Giovinazzo Raffaele a quello della somma di Euro 500,00

e Deda Alfonc a quello di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

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