Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6655 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6655 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRASCA EVANDRO N. IL 07/09/1977
avverso la sentenza n. 1744/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/12/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

riformata dalla Corte d’appello di Roma, con l’esclusione della recidiva e la
conseguente rideterminazione della pena, , Irasca Evandro era condannato alla
pena di giustizia per il delitto di falsa attMone in dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, nella quale egli dichiarava di non aver riportato condanne ostative
alla voltura del patentino richiesto per la vendita di generi di monopolio.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputato, con atto del
proprio difensore, avv. Michele Maimone, con il quale deduce vizio di motivazione
in ordine al trattamento sanzionatorio, che poteva essere contenuto nei limiti
edittali, non avendo considerato la condizione psicologica e le altre circostanze
indicate nell’atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Va infatti ricordato che la graduazione della pena, anche rispetto agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come
per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
c.p. (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia e altro, Rv. 238851); ne consegue
che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena.
1.2 Nel caso di specie la Corte d’appello non ha mancato di motivare la propria
decisione sui punti in questione, facendo riferimento alla gravità del fatto ed a
una pena comunque contenuta in 3 mesi di reclusione (pena edittale per il delitto
di cui all’art. 483 cod. pen.: reclusione fino a 2 anni) dunque più vicina al minimo
che al medio edittale.
D’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il

2

1. Con la sentenza dell’Il giugno 2009 del Tribunale di Roma, parzialmente

giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133
c.p., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che nel
discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
2. In tema di commisurazione della pena, quando questa venga compresa nel
minimo o in prossimità del minimo, la motivazione non deve necessariamente

sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 2,
n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), oppure l’uso di espressioni come
“pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità
del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri,
Rv. 237402).
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria
di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013
Il cons’gliere estensore

Il Presidente

svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell’art. 133 cod. pen., essendo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA