Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6655 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6655 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MICCOLIS VITO N. IL 17/11/1920

f

“. 1) NUOVA PIGNONE S.P.A I
2) ECOLOGICA S.P.A.
3) SIGEC SERVICE S.R.L.

ee- Cc-avverso la sentenza n. 1052/2008 CORTE APPELLO vSEZ.DIST. di
TARANTO, del 13/06/2011

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Miccolis Vito, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,
in data 13.06.2011, con la quale, in parziale riforma della sentenza di condanna
emessa dal Tribunale di Taranto il 7.11.2007, in relazione all’art. 589 cod. pen.,
valutate le già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla
contestata aggravante, si è dichiarato non doversi procedere nei confronti degli
La Corte territoriale ha pure revocato le statuizioni civili contenute nella sentenza di
primo grado, stente l’intervenuto risarcimento delle parti civili,
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale, in ordine alla
intervenuta ricostruzione del fatto per cui si procede – infortunio mortale, in danno
di Mortenvino Francesco – verificatosi all’interno dell’elettrofiltro finale dell’impianto
di filtrazione dei prodotti siderurgici gassosi della centrale di cogenerazione n. 3 di
proprietà della ISE srl (ILVA servizi Energie).
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di Appello ha, primieramente, evidenziato che la statuizione del
giudice di primo grado, in ordine alla affermazione di penale responsabilità degli
Imputati, rispetto al decesso del Montervino, cagionato da inalazione di monossido
di carbonio presente all’interno dell’elettrofiltro, meritava conferma; ciò in quanto,
risultava accertato che gli imputati non avevano assicurato che l’attività lavorativa
all’interno dell’impianto avvenisse in condizioni di assoluta sicurezza per la salute e
l’integrità fisica degli operaio addetti.
La Corte territoriale ha, quindi, dichiarato non doversi procedere nei
confronti degli imputati, in ordine al reato di omicidio colposo loro ascritto, concesse
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante,
essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Orbene, le conformi valutazioni effettuate dai giudici di merito, di primo e
secondo grado, portano ad escludere che nel caso di specie sussistano le condizioni
di evidenza della prova di innocenza della prevenuta, ex art. 129, comma 2, cod.
proc. pen., come individuate dal diritto vivente, a fronte della ricorrenza della causa
estintiva del reato per intervenuta maturazione del termine prescrizionale. La Corte
regolatrice ha infatti chiarito – salvo il caso di cui all’art. 578 cod. proc. pen., che
non ricorre in questa sede – che può pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee
ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del
medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al
concetto di “constatazione” (percezione ictu oculi), che a quello di

imputati in ordine al reato loro ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione.

”apprezzamento”, incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o
approfondimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009,
dep. 15/09/2009, Rv. 244273).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
processuali e della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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