Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6654 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6654 Anno 2016
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti nell’interesse di
CODISPOTI GIUSEPPE, nato il 9.10.1955
BROGNANO VINCENZO, nato il 26.10.1975
SCOPELLITI PIETRO, nato il 26.1.1960
avverso la sentenza n. 10908/2014 pronunciata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il
3.7.2014;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Mario Pinelli, che ha chiesto
l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi gli avvocati Vincenzo Nino D’Ascola e Sergio Laganà per Codispoti Giuseppe, nonché
l’avvocato Vincenzo Nobile per Brognano Vincenzo, i quali hanno insistito per l’accoglimento
dei rispettivi ricorsi.

Data Udienza: 19/11/2015

Ritenuto in fatto

1. Codispoti Giuseppe, Brognano Vincenzo e Scopelliti Pietro ricorrono per mezzo dei
rispettivi difensori di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di
Reggio Calabria ha, in parziale riforma di quella pronunciata dal GUP del Tribunale di Reggio
Calabria il 18.2.1013, escluso per lo Scopelliti la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 L.
203/1991, conseguentemente riducendo la pena a lui inflitta in ordine al reato di cui agli artt.
110 e 390 c.p. a lui ascritto al capo D della rubrica ad anni due e mesi sei di reclusione, e
confermato la gravata sentenza quanto alle condanne riportate dal Codispoti e dal Brognano in

2. Scopelliti Pietro ricorre avverso l’impugnata sentenza deducendo coi primi due motivi di
ricorso violazione di legge in relazione agli artt. 3, comma 2, Cost., 110 e 390 c.p., 192,
commi 1 e 2, c.p.p. e vizi di motivazione. Il ricorrente è stato condannato per il reato di
procurata inosservanza di pena allorché per lo stesso fatto il di lui figlio, Virginio, è stato
giustamente assolto. La Corte territoriale avrebbe ritenuto la penale responsabilità del
ricorrente sulla base di alcuni passaggi di conversazioni intercettate dai quali era al più dato
ricavare che egli aveva assistito ad un unico episodio, non individuato cronologicamente, in cui
il latitante sarebbe stato colto da malore. Tale episodio poteva pertanto essere avvenuto
ovunque e non v’è prova che si sia verificato in un’abitazione nella disponibilità dello Scopelliti,
il cui intervento nell’occasione era dovuto esclusivamente ad umana solidarietà e non
finalizzato ad eludere l’esecuzione della pena, quindi, come tale, penalmente irrilevante.
Indimostrate e generiche sarebbero dunque le affermazioni del giudice d’appello secondo le
quali il ricorrente avrebbe fornito supporto logistico e protezione al latitante Pelle Antonio.
Col terzo motivo di ricorso Scopelliti lamenta invece violazione di legge e vizi di motivazione in
relazione alla quantificazione della pena in misura eccedente il minimo edittale e al diniego
delle attenuanti generiche, giustificati con riferimento alla natura del contesto criminale in cui
la condotta è stata realizzata, allorché con la stessa sentenza la Corte territoriale ha escluso la
sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa a carico del ricorrente e ritenuto la
gravità dei fatti in esame nonostante questi si fossero sostanziati nell’aiuto prestato ad un
anziano in pessime condizioni di salute.

3. Giuseppe Codispoti censura la sentenza impugnata deducendo:
a) Erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 378 c.p. per insussistenza del
reato presupposto, in quanto le microspie installate sulla vettura di Pelle Sebastiano, nei
confronti del quale non era all’epoca dei fatti formulata alcuna ipotesi di reato, dovevano
servire al rintraccio di Pelle Antonio, allora latitante e ricercato per l’esecuzione di condanna
definitiva.
b) Erronea applicazione dell’art. 378 c.p. e conseguenti vizi di motivazione in ordine
all’elemento psicologico del delitto di favoreggiamento, dovendosi escludere, per quanto

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ordine ai reati di favoreggiamento loro rispettivamente ascritti ai capi I ed L dell’imputazione.

esposto al precedente punto a), la pur astratta possibilità che la rappresentazione del fatto
tipico da parte del ricorrente potesse avere ad oggetto l’ostacolo alle ricerche del latitante
(eventualmente rilevante ex art. 390 c.p.). La Corte territoriale deduce poi il dolo del delitto di
favoreggiamento da frasi captate in ambientale in realtà non attribuibili al ricorrente e da una
indimostrata conoscenza da parte sua dello spessore criminale della famiglia Pelle, omettendo
peraltro ogni considerazione dei plurimi elementi di fatto a discarico segnalati dalla difesa con
l’atto d’appello (avviso dato dal ricorrente a sottufficiale di p.g. circa la scoperta della
microspia; denuncia del Pelle ai Carabinieri di tale scoperta; operazioni di riparazione dell’auto
del Pelle avvenute in luogo pubblico e senza alcun occultamento; emissione di regolare

rimuovere la microspia, essendosi questi limitato a richiedere la riparazione della sua vettura,
in quanto non funzionante).
c) Motivazione apparente e contraddittoria, resa in violazione degli artt. 378 c.p. e 546 c.p.p.,
poiché fondata su una frase captata erroneamente attribuita al ricorrente, nonostante questi
ne avesse provato la riferibilità ad altro soggetto, e su trascrizioni delle conversazioni
intercettate che non rispecchiano il loro reale tenore. Inoltre, il Codispoti non sarebbe stato
presente al momento della scoperta della microspia, sicché la sentenza impugnata
escluderebbe in modo apodittico che egli era convinto che il guasto della vettura fosse dovuto
a precedente estrazione di un apparato elettronico, da altri effettuata, avendogli il Pelle
richiesto la riparazione della sua vettura, e non la rimozione della microspia.
d) Motivazione apparente in relazione alla quantificazione della pena in misura ampiamente
eccedente il minimo edittale e al diniego delle attenuanti generiche.

4. Brognano Vincenzo censura invece l’impugnata sentenza deducendo:
a) Violazione dell’art. 378 c.p. e vizi di motivazione in relazione alla mancanza di reato
presupposto del contestato delitto di favoreggiamento e comunque della consapevolezza di tale
reato presupposto da parte del ricorrente. Pelle Sebastiano è stato infatti assolto ad esito di
separato giudizio per il reato di procurata inosservanza di pena al cui accertamento erano
finalizzate le microspie che secondo l’accusa Brognano avrebbe rimosso dalla sua abitazione.
b) Violazione di legge in relazione agli artt. 378 c.p., 125 e 192 c.p.p. e conseguenti vizi di
motivazione apparente e contraddittoria in ordine alle ragioni per le quali il ricorrente ha
operato la rimozione delle microspie e alla finalità di favorire Pelle Sebastiano ad eludere le
ricerche volte alla cattura del latitante Pelle Antonio, dedotte dalla Corte territoriale sulla base
di mere congetture, a partire da conversazioni intercettate di cui sarebbe stato travisato il
tenore. In definitiva, il ricorrente si sarebbe recato a casa del Pelle per effettuare una
riparazione, senza avere alcuna consapevolezza circa la presenza di microspie.

Considerato in diritto

L Il ricorso proposto nell’interesse di Pietro Scopelliti è fondato.

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ricevuta fiscale per i lavori effettuati; mancanza di prova circa specifica richiesta del Pelle di

Invero la conversazione intercettata presso l’abitazione di Pelle Giuseppe e dalla quale, sola, la
sentenza impugnata deduce che il ricorrente avrebbe posto in essere le contestate attività di
copertura, diretta o indiretta, e assistenza al ricercato, tipicamente idonee a sottrarre il Pelle
all’esecuzione della pena, appare intrinsecamente inidonea a provare un contatto continuativo
o ripetuto tra il ricorrente e il ricercato, risolvendosi nell’ammissione della presenza dello
Scopelliti in un’unica circostanza nel luogo (non individuato e che non è possibile far risalire
con tranquillante certezza, sulla base dell’unica prova al riguardo acquisita e valorizzata,
all’opera o alla disponibilità dello stesso ricorrente) in cui Giuseppe Pelle veniva ospitato. La
prova addotta (del resto valutata dalla stessa Corte territoriale come insufficiente in

dal contestato reato) è dunque sfornita di idonea capacità dimostrativa circa il fatto che il
ricorrente abbia posto in essere le attività di ospitalità, sorveglianza e di ausilio della latitanza
dell’anziano capomafia che la sentenza gli attribuisce in modo del tutto apodittico e
congetturale (pp. 10-11). Attività che purtuttavia sono necessarie, come la stessa sentenza
espressamente afferma, perché possa ritenersi integrato uno specifico aiuto prestato al
condannato, idoneo a conseguire l’effetto di sottrarlo all’esecuzione della pena (Sez. 6, n.
33424 del 22.5.2009, Rv. 244762; Sez. 2, n. 3613 del 20.12.2005; Sez. 6, n. 9936 del
15/01/2003, Rv. 223978).
Sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di Scopelliti Pietro perché
il fatto contestato non sussiste, ritenendo il Collegio superfluo, ai sensi dell’art. 620 lettera l)
cod. proc. pen., un nuovo esame di merito dell’unico – e per quanto sopra motivato,
inconcludente – elemento di prova a carico del ricorrente.

2. Fondati sono anche i ricorsi proposti nell’interesse di Codispoti Giuseppe e Brognano
Vincenzo. In entrambi i casi il beneficiario dell’opera professionale dei due ricorrenti è già
pienamente consapevole che il problema tecnico da lui percepito e indicato agli stessi ricorrenti
(alterato funzionamento dell’impianto elettrico, rispettivamente, della sua vettura e della sua
abitazione) è stato provocato dall’inidoneo posizionamento di microspie. L’intervento
riparatorio eseguito dai ricorrenti (rispettivamente, il Codispoti sull’autovettura e il Brognano
sull’appartamento) rientra dunque nel lecito perimetro della loro attività professionale, non
essendo, nelle cennate circostanze, da loro esigibile l’astensione dall’intervento volto a porre
rimedio a un guasto causato dall’imperfetta messa in opera di microspie, della cui presenza
l’interessato era ormai a conoscenza. Si aggiunga che parimenti inesigibile nei confronti dei
ricorrenti sarebbe stata la riparazione da parte loro del difettoso impianto delle microspie,
lasciando le stesse in loco. Anche per i ricorrenti Codispoti e Brognano si impone pertanto
l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

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riferimento all’identica posizione del figlio del ricorrente, mandato assolto con formula piena

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015

Il Presidente

Il Relatore

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