Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6654 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6654 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Iovino Rosanna, nata a Regalbuto 1’01/06/1978

avverso la sentenza del 10/01/2013 della Corte d’Appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Nicosia del 18/11/2009, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Rosanna Iovino per il reato di cui all’art. 624 cod. pen., commesso
impossessandosi il 23/12/2005 di un telefono cellulare lasciato da Angela Caruso
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Data Udienza: 18/12/2013

in un corridoio destinato all’attesa dei pazienti di un reparto dell’Ospedale San
Raffaele di Cefalù. La sentenza di primo grado veniva riformata con la
concessione all’imputata dei benefici della sospensione condizionale della pena e
della non menzione.
L’imputata ricorre sulla qualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 624
cod. pen. anziché in quello di cui all’art. 647 cod. pen., per il quale non veniva
presentata specifica querela, e deduce illogicità dell’affermazione per cui la
persona offesa non avrebbe mai perso il potere di fatto sull’oggetto sottratto a

corridoio dell’ospedale, circostanza quest’ultima in realtà non risultante dalle
dichiarazioni della Caruso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
La qualificazione della condotta di appropriazione di un bene altrui nel reato
di cui all’art. 647 cod. pen. presuppone che l’oggetto sia definitivamente uscito
dalla detenzione del possessore. Tanto non ricorre laddove l’oggetto,
momentaneamente dimenticato in un determinato luogo dal detentore, possa da
questi essere facilmente ritrovato; circostanza che si realizza nel momento in cui
il detentore conservi memoria del luogo ove la cosa sia stata lasciata (Sez. 4, n.
11148 del 06/06/2000, Frenicchi, Rv. 217658; Sez. 2, n. 5905 del 20/12/2005
(14/02/2006), Scaffìni, Rv. 233495; Sez. 2, n. 25939 del 17/06/2010, Contessi,
Rv. 247752), in tal caso configurandosi nell’appropriazione dell’oggetto l’ipotesi
del furto.
Ciò posto, la situazione in esame era correttamente ricondotta dai giudici di
merito ai termini appena descritti. La Corte territoriale osservava che la persona
offesa si era allontanata per pochi minuti dal corridoio ospedaliero, rendendosi
subito conto al suo ritorno della sparizione del telefono cellulare che vi aveva
lasciato; e richiamava sul punto la più dettagliata ricostruzione contenuta nella
sentenza di primo grado, dalla quale risultava come la Caruso ben rammentasse
di aver riposto il telefono su una sedia del corridoio, ove lo cercava invano al suo
ritorno. Tali elementi, ben lungi dall’essere irrilevanti come sostenuto dal
ricorrente, sono di contro, per quanto detto, determinanti nell’escludere che nella
specie il telefono potesse essere considerato alla stregua di una cosa ormai
smarrita nel momento in cui l’imputata se ne impossessava; e giustificano
pertanto ampiamente la qualificazione giuridica del fatto come furto.

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cagione del brevissimo periodo di tempo nel quale si sarebbe allontanata dal

Il ricorso deve quindi essere rigettato, seguendone la condanna della
ricorrente.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Consigliere – t-nsore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 18/12/2013

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