Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6654 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6654 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
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#DI CLEMENTE LUIGI N. IL 29/09/1954 410/
MARTINI ETTORE N. IL 13/03/1937
45 DI PASQUALE ALFONSO BORIS N. IL 19/05/1963
CHIOMINTO ALESSANDRO N. IL 19/08/1962 ir-edfflegY2Thral4~A
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avverso l’ordinanza n. 609/2011 GIP TRIBUNALE di L’AQUILA, del
19/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/12/2012
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Leoncini Andrea, persona offesa nel
procedimento instaurato nei confronti di Di Clemente Luigi, Martini Ettore, Di Pasquale
Alfonso Boris e Chiominto Alessandro, avverso l’ordinanza di archiviazione emessa nei
confronti dei predetti in data 19.7.2011 dal GIP del Tribunale di L’Aquila.
Deduce la violazione di legge per violazione del contraddittorio, non avendo il
provvedimento impugnato tenuto conto dell’atto di opposizione presentato dalla
persona offesa di cui non faceva alcuna menzione.
consentite in questa sede.
L’ordinanza impugnata fu emessa all’esito dell’udienza camerale e quindi fu
ritualmente emessa.
Orbene, non la giurisprudenza di questa Corte di legittimità bensì l’espresso dettato
normativo di cui all’art. 409, 6° comma c.p.p., preclude nel procedimento ordinario il
ricorso per cessazione avverso l’ordinanza di archiviazione con eccezione della sola
ipotesi della violazione del contraddittorio per omessa rituale celebrazione
dell’udienza in camera di consiglio ex art. 127 comma 5 c.p.p.. Ne consegue che la
previsione dell’art. 17 del D.Ivo 274/2000 in tema di procedimento dinanzi al Giudice
di Pace deve ritenersi circoscritta a tale speciale procedimento essendo giustificata da
quelle peculiari ragioni di economia processuale che lo ispirano e dalla contenuta
incidenza criminosa dei reati affidati alla competenza di quel Giudice.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dee. ricorrente. al pagamento
delle spese processuali 44~1 al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non