Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6653 del 18/12/2013

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6653 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.

avverso la sentenza del 04/03/2013 della Corte d’Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Claudio Rotunno, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Montepulciano del 03/05/2010, veniva confermata l’affermazione di
1

Data Udienza: 18/12/2013

responsabilità di A.A. per il reato continuato di cui agli artt. 582, 612,
56, 614 e 635 cod. pen., commesso il 7 giugno e il 4 luglio del 2006 in Chiusi
inseguendo minacciosamente C.C. con la propria autovettura (capo
B), il 03/05/2006 tentando di scavalcare il cancello dell’abitazione del C.C. e
della di lui madre B.B. in Chiusi per accedervi e, non essendovi
riuscito, colpendo e danneggiando il cancello con una mazza da baseball (capi D
e E), il 19 aprile ed il 3 maggio del 2006 in Chiusi minacciando ancora il C.C.
con una mazza da baseball, facendo il gesto di tagliargli la gola ed invitando la

06/07/2006 in Chianciano Terme minacciando V.V., dicendogli che
avrebbe preso lui ed il suo amico C.C., che gliela avrebbe fatta pagare e che
non sarebbe finita lì, indicando contestualmente l’autovettura del V.V. ed
esibendo un coltello (capo L), e 1’08/07/2006 in Chianciano Terme colpendo
S.S. con un manganello e cagionandole lesioni (capo M). La
sentenza di primo grado veniva riformata con la riqualificazione dei fatti di cui al
capo B, originariamente contestati come ipotesi di violenza privata, l’assoluzione
del A.A. dall’imputazione di minaccia di cui al capo L in quanto riferita al
C.C. e la declaratoria di estinzione per prescrizione di altri reati contestati, e
con la conseguente riduzione della pena ad anni uno e mesi dieci di reclusione,
confermandosi la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili
B.B. con riduzione delle provvisionali stabilite in primo grado.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di minaccia mediante
inseguimento con autovettura di cui al capo B, il ricorrente deduce illogicità della
motivazione, in ordine all’episodio del 07/06/2006, rispetto alle dichiarazioni del
verbalizzante Rossi, che nell’indicare in uno o due minuti il tempo trascorso fra la
segnalazione di soccorso da parte del C.C. ed il fermo dell’autovettura
condotta dal A.A. escludeva di fatto un inseguimento da presso ad alta
velocità fra i veicoli; alle dichiarazioni del teste P.P., trasportato
sull’autovettura del A.A., illogicamente ritenute inattendibili laddove
escludevano l’inseguimento; ed alle caratteristiche dell’autovettura Renault Clio
dell’imputato, inidonee a sostenere un inseguimento a velocità elevata. Lamenta
altresì, quanto all’episodio del 04/07/2006, illogicità della motivazione sul
mancato avvistamento dell’autovettura inseguitrice da parte del teste Favicchio,
comandante della Stazione dei Carabinieri presso la quale il C.C. si era
rifugiato, in quanto fondata sul riferimento meramente ipotetico alla possibilità
che il A.A. si fosse nel frattempo allontanato. Deduce ancora, per entrambi
gli episodi, mancanza di motivazione sulla contraddizioni nelle dichiarazioni del
C.C.. Lamenta infine violazione di legge e mancanza di motivazione, sulla
2

e

C–

B.B. a riferire al figlio che gli avrebbe spaccato la schiena (capo F), il

ritenuta gravità della minaccia, nel mero riferimento alla particolare valenza
intimidatrice dei fatti, laddove l’aggravante richiede che sia grave il male
minacciato.
2.

Sull’affermazione di responsabilità per i reati di minaccia, tentata

violazione del domicilio e danneggiamento del cancello dell’abitazione del C.C.
e della B.B. di cui ai capi D, E ed F, il ricorrente deduce mancanza di
motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato quale autore dei fatti, in
carenza di atti di individuazione o ricognizione anche fotografica e sulla base

di un non meglio identificato ispettore del Commissariato di Polizia di Chiusi.
Lamenta inoltre violazione di legge nel riferimento alle dichiarazioni della
B.B. sul punto nonostante la loro inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 195 cod.
proc. pen., per la mancata escussione del predetto funzionario di polizia. Deduce
infine violazione di legge nel non essere stato ritenuto il reato di
danneggiamento di cui al capo E assorbito in quello di tentata violazione di
domicilio di cui al capo D nell’unica condotta di percussione del cancello
dell’abitazione del C.C. con la mazza da

baseball al fine di entrare

nell’abitazione stessa, denunciando l’arbitrarietà dell’argomentazione della Corte
territoriale per la quale da un dato momento la condotta sarebbe stata sorretta
da un’autonoma intenzionalità di danneggiamento.
3. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di minaccia in danno del
V.V. di cui al capo L, il ricorrente deduce illogicità della motivazione in
ordine alla ritenuta identificazione dell’imputato in base alle dichiarazioni della
persona offesa e delle testi  XX , laddove quest’ultima riferiva di
conoscere l’aggressore con il solo nome di battesimo, la Lodi precisava di aver
appreso quel nome dalla XX ed il V.V. dichiarava che il nome
dell’imputato gli era stato indicato dai Carabinieri ai quali aveva descritto
l’aggressore. Ulteriore illogicità è dedotta dal ricorrente sulla ritenuta gravità
della minaccia e la conseguente procedibilità per il reato in mancanza di querela
della persona offesa, rispetto ad espressioni verbali prive di tale carattere ed
all’esibizione di un coltello resa impossibile dall’essere stata l’arma affidata
all’imputato da tale L.L. successivamente al fatto.
4. Sulla sussistenza dell’aggravante dell’uso di arma impropria per il reato
di lesioni in danno della S.S. di cui al capo M e la conseguente
procedibilità del reato nonostante la remissione della querela da parte della
persona offesa, il ricorrente deduce illogicità della motivazione nella ritenuta
inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali della S.S., laddove la
stessa riferiva di essere stata colpita con un oggetto scuro non meglio
identificato e casualmente rinvenuto sul luogo, violazione di legge nella mancata
3

della suggestiva esibizione alla B.B. di una fotografia del A.A. da parte

acquisizione delle precedenti dichiarazioni contestate alla teste. Lamenta altresì
violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza nella ritenuta
ravvisabilità dell’aggravante anche nel caso in cui fosse stato utilizzato un
oggetto diverso, e violazione di legge nell’inconferente richiamo all’orientamento
giurisprudenziale per il quale l’uso di qualsiasi strumento in funzione
contundente integra l’aggravante, che presuppone un’individuazione in concreto
dell’oggetto nella specie insussistente.
5. Sulla mancata estromissione della parte civile C.C., il ricorrente,

primo grado con ordinanza del 24/09/2007 per il mancato rilascio della procura
speciale per la costituzione al difensore della parte civile, unico sottoscrittore
dell’atto di costituzione presentato all’udienza preliminare, e che tuttavia
contestualmente alla parte civile veniva consentito di sanare tale irregolarità, e
denunciata la tardività della nuova costituzione di seguito depositata, deduce
violazione di legge nella ritenuta validità dell’originaria costituzione di parte civile
da parte della Corte territoriale sul presupposto che la sottoscrizione della
persona offesa in calce alla procura speciale alla difesa fosse validamente
riferibile anche all’atto di costituzione e che comunque il tenore della predetta
procura implicasse la volontà della parte offesa di conferire al difensore anche il
mandato a costituirsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
per il reato di minaccia mediante inseguimento con autovettura di cui al capo B
sono infondati.
Per ciò che riguarda l’episodio del 07/06/2006, la Corte territoriale riteneva
coerentemente che le dichiarazioni della persona offesa non trovassero alcune
smentita in quelle del verbalizzante Rossi; le quali, riportate pressoché
testualmente nella sentenza, e tanto escludendo il travisamento denunciato dal
ricorrente, evidenziavano che il teste aveva riferito di aver visto l’autovettura
dell’imputato sopraggiungere a velocità sostenuta nella stessa direzione di quella
del C.C. nel momento in cui aveva intimato a quest’ultimo di fermarsi, e che
l’intervallo temporale di uno o due minuti, oggetto delle censure del ricorrente,
veniva indicato dal teste, a seguito di una successiva domanda della difesa,
come intercorso fra il momento in cui aveva fatto spostare l’autovettura della
parte offesa e quello in cui aveva controllato quella dell’imputato, confermando
ancora successivamente il Rossi che i veicoli erano giunti sul luogo in rapida
4

rammentato che detta estromissione veniva pronunciata nel dibattimento di

,
successione. Nessuna illogicità è poi ravvisabile nel giudizio di inaffidabilità del
teste P.P., in quanto proveniente da una persona che si trovava
sull’autovettura dell’imputato allorché la stessa veniva impiegata nella
commissione del reato contestato, circostanza che collocava il teste in una
posizione inevitabilmente produttiva di intenti difensivi nella narrazione
dell’accaduto. E neppure è illogico che l’autovettura Renault Clio condotta dal
A.A. sia stata ritenuta in grado di raggiungere velocità idonea a condurre un
inseguimento nelle vie di una città; mentre il ricorrente trascura gli ulteriori

dopo il fermo l’imputato gli rivolgeva un cenno significante che prima o poi lo
avrebbe preso, e nel riscontro della stessa nelle dichiarazioni della madre della
persona offesa, la quale, chiamata telefonicamente dal figlio durante
l’inseguimento, riferiva di essere giunta sul luogo ove i veicoli erano stati fermati
e di aver visto il gesto intimidatorio appena descritto.
Quanto all’episodio del 04/07/2006, nella sentenza impugnata, richiamate le
dichiarazioni del C.C. per le quali lo stesso, inseguito dall’imputato, si dirigeva
verso la locale Stazione dei Carabinieri mentre il A.A. si fermava all’altezza
del municipio di Chiusi, si osservava come tale racconto evidenziasse che
l’inseguimento non era stato condotto dall’imputato fino alla Stazione; il che
escludeva alcuna contraddittorietà nel fatto che il comandante della stessa non
avesse visto l’autovettura dell’imputato nei pressi della struttura, considerato
oltretutto che tale verifica veniva compiuta dopo che il C.C. aveva narrato
l’accaduto, e quindi ad una certa distanza di tempo dal fatto. Quest’ultima
circostanza rende tutt’altro che meramente congetturale la possibilità che il
A.A. si fosse allontanato dalla zona prima che il militare la ispezionasse; e
comunque il ricorrente non considera la circostanza per la quale l’inseguimento,
come descritto dalla persona offesa, non si protraeva fino alla caserma dei
Carabinieri.
Le ulteriori censure del ricorrente sulla ricostruzione dei due episodi sono
generiche nel riferimento a non meglio precisate contraddizioni nelle
dichiarazioni della persona offesa.
Con riguardo infine alla circostanza della gravità della minaccia, è infondata
la tesi del ricorrente per la quale, ai fini della ricorrenza della stessa, rileverebbe
unicamente l’entità del minacciato; ove di contro la mancanza di alcuna
indicazione limitativa di tal genere nel testo normativo dà ragione dei principi
affermati da questa Corte, per i quali l’accertamento della sussistenza
dell’aggravante deve essere condotto in base non solo al complesso delle
modalità della condotta, ma anche sul contesto nel quale la stessa si colloca
(Sez. 5, n. 43380 del 26/09/2008, De Marco, Rv. 242188). E sono coerenti con
5

/

elementi indicati dai giudici di merito nell’affermazione del C.C., per le quali

questi principi le considerazioni della sentenza impugnata sulla particolare forza
intimidatrice delle condotte contestate, con chiaro riferimento alla minaccia
effettuata ripetutamente con il mezzo automobilistico.

2. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
per i reati di minaccia, tentata violazione del domicilio e danneggiamento del
cancello dell’abitazione del C.C. e della B.B. di cui ai capi D, E ed F sono
infondati.

riconoscimento fotografico dell’imputato da parte della B.B. non tengono
infatti conto del complessivo articolato motivazionale della sentenza impugnata,
fondato su un riconoscimento in realtà diretto dell’imputato ad opera non solo
della B.B., ma anche del C.C.. Posto che la prima riferiva come il
19/04/2006 un uomo si fosse presentato presso la sua abitazione cercando del
figlio e, essendo questi assente, dicendo che lo avrebbe trovato gli avrebbe
spaccato la schiena, e che il C.C. dichiarava come il successivo 3 maggio
venisse minacciato presso il cancello dell’abitazione da un uomo armato con una
mazza da baseball, allontanatosi al sopraggiungere della madre, i giudici di
merito rilevavano infatti che il C.C. individuava l’aggressore nello stesso
uomo che successivamente lo aveva inseguito con l’autovettura, identificato
nell’occasione dai Carabinieri, notando peraltro che il predetto estraeva la mazza
da un’autovettura Renault Clio come quella utilizzata per l’inseguimento; e che la
B.B., da parte sua, riferiva come l’uomo comparso entrambe le volte
presso l’abitazione coincidesse con quello che, come si è detto al punto
precedente, la stessa aveva avuto modo di vedere il successivo 7 giugno alla
guida dell’autovettura fermata dopo aver inseguito quella del figlio.
Queste considerazioni rendono altresì non decisiva la questione posta dal
ricorrente sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni della B.B. nella parte in cui
riferivano del riconoscimento della fotografia mostratale da un funzionario di
polizia indicato con il solo nome di Adriano; non senza considerare che la
previsione di inutilizzabilità di cui all’art. 195, comma settimo, cod. proc. pen.
trova fondamento nell’inattendibilità del teste indiretto che mostri l’intento di
ostacolare l’identificazione della fonte delle informazioni riferite, intento escluso
laddove, come nel caso di specie, il teste escusso offra elementi comunque utili
per tale identificazione e tali da rendere indubitabile l’effettiva esistenza del
teste diretto (Sez. 5, n. 8610 del 03/05/1996, Nocchiero, Rv. 205867; Sez. 3, n.
35426 del 03/07.2008, Belmonte, Rv.240758; Sez. 6, n. 1085 del 15/10/2008,
Baratta, Rv. 243186). —

6

Le censure del ricorrente sulle modalità con le quali avveniva il

Sono poi infondate le doglianze relative al dedotto assorbimento del reato di
danneggiamento del cancello dell’abitazione della B.B. e del C.C., a
seguito dei colpi inferti allo stesso dall’imputato con la mazza da baseball nel
corso del 03/05/2006, nel reato di tentata violazione di domicilio aggravato dalla
violenza sulle cose consistita per l’appunto nel colpire il cancello al fine di
superarne l’ostacolo. L’episodio veniva ricostruito nella sentenza impugnata,
sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, nei termini per i quali il
A.A. prelevava la mazza dalla propria autovettura avanzando poi verso il

chiudeva il cancello arretrando nel giardino ed il A.A. si scagliava verso il
C.C. minacciandolo di ucciderlo, colpendo ripetutamente il cancello con la
mazza e di seguito scuotendolo con le mani e tentando di scavalcarlo. La
condotta di danneggiamento è senz’altro assorbita nel reato di violazione di
domicilio, consumato o tentato che sia, laddove costituisca il mezzo usato per
entrare nell’altrui abitazione (Sez. 6, n. 11780 del 07/01/2010, Foti, Rv.
246476); ma acquisisce autonoma rilevanza, concorrendo con il reato di cui
all’art. 614 cod. pen., allorché la violenza sulle cose non abbia tale finalità, ma
unicamente quella di danneggiare il bene della persona offesa (Sez. 2, n. 1369
del 15/05/1973, Zumbo, Rv. 125481). E’ ben possibile che, nel corso della
stessa vicenda, l’azione del soggetto agente sia ritenuta sorretta in successione
dalle due diverse finalità, ove tale circostanza sia coerentemente desunta dalle
modalità del fatto. E l’argomentazione della Corte territoriale si svolgeva in
questa prospettiva nel momento in cui veniva evidenziato come, in base alla
descrizione dell’episodio sopra riportata, l’azione del A.A. avesse dapprima
manifestato chiaramente l’intento di colpire con la mazza il C.C., poi si fosse
espressa in colpi sferrati contro il cancello dopo che lo stesso era stato frapposto
dalla parte offesa a protezione della propria persona e solo alla fine avesse
assunto chiaramente lo scopo di entrare nell’area dell’abitazione, dapprima con il
tentativo di apertura forzosa del cancello e poi con quello di scavalcamento; così
rivelando una difformità negli scopi progressivamente perseguiti dall’imputato,
rispetto ai quali la percussione del cancello in quanto tale era ritenuta, con un
ragionamento che non presenta i caratteri di arbitrarietà lamentati dal ricorrente,
sorretta da un fine di mero danneggiamento e non ancora da quello di violazione
del domicilio, viceversa successivamente dimostrato da atti diversi e
chiaramente utili allo stesso quali lo scuotimento del cancello ed il tentativo di
scavalcarlo.

3. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità per il reato di
minaccia in danno del V.V. di cui al capo L sono infondati.
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C.C., che si trovava all’ingresso del giardino dell’abitazione, quest’ultimo

Le censure di illogicità della motivazione, in ordine all’identificazione
dell’autore del fatto, per un verso si fondano su un esame frazionato delle
dichiarazioni della parte offesa e delle altre persone presenti al fatto, nessuna
delle quali in effetti individuava l’imputato nelle sue complete generalità; e per
altro trascurano elementi di diversa provenienza, pure valorizzati nella sentenza
impugnata. Quest’ultima era invece articolata sul punto nella valutazione
complessiva dei dati identificativi forniti dal V.V. e dalle testi XXi,
quest’ultima titolare della pizzeria di Chianciano dove il fatto aveva luogo;

un’attività commerciale di vendita di animali in Chiusi, gli si rivolgeva
accusandolo di avere rapporti con il C.C., la XX riferiva di conoscere
l’uomo con il nome di Marco e la Lodi confermava di aver appreso dalla XX
tale informazione. A questa convergenza di elementi comuni alla persone
dell’aggressore e del A.A., quali le regioni di astio verso il C.C., l’attività
lavorativa svolta ed il nome di battesimo, venivano poi aggiunti ulteriori dati
dello stesso segno, in particolare il collocarsi l’episodio a soli due giorni di
distanza dal secondo inseguimento subito dal C.C. ad opera del A.A. e la
corrispondenza della descrizione dell’aggressore, fornita dal C.C. ai
Carabinieri, con le fattezze dell’imputato; ed a questo punto i giudici di merito
concludevano coerentemente che la pluralità e la concordanza di queste
indicazioni escludevano qualsiasi dubbio sull’individuazione del A.A. quale
responsabile della condotta contestata.
Neppure sono rilevabili i dedotti profili di illogicità nella ritenuta sussistenza
della circostanza della gravità della minaccia, con la conseguente procedibilità
d’ufficio del reato. Tale gravità era correttamente desunta nella sentenza
impugnata, secondo i principi già enunciati al precedente punto 1, dalle modalità
della condotta, con evidente richiamo alla prospettazione di conseguenze
negative in futuro per l’incolumità della persona offesa e nell’immediato per
l’autovettura della stessa, parcheggiata nei pressi. A tali già sufficienti
considerazioni la Corte territoriale aggiungeva peraltro il riferimento all’esibizione
di un coltello, nell’occasione, da parte dell’imputato; a fronte del quale non è
decisivo il rilievo del ricorrente sull’aver il A.A. ricevuto un coltello da tale
Landi in epoca successiva al fatto, considerato che nella stessa sentenza, con
riguardo alla discussione sull’imputazione di cui al capo M, si richiamava l’esito
della perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’imputato, che portava fra
l’altro al rinvenimento di due coltelli.

8

laddove il primo dichiarava che l’aggressore, che conosceva come gestore di

4. I motivi di ricorso relativi alla sussistenza dell’aggravante dell’uso di arma
impropria per il reato di lesioni in danno della Yeromenko, di cui al capo M, sono
infondati.
La questione posta dal ricorrente sulla ritenuta inattendibilità delle
dichiarazioni dibattimentali della Yeromenko, laddove le stesse non
confermavano quanto dalla stessa riferito in ordine alla precisa individuazione
dell’oggetto con cui la stessa veniva colpita dall’imputato in un manganello nero
di gomma, è priva di decisività in quanto superata delle ulteriori osservazioni

essere stata percossa con un oggetto di colore scuro; indicazione ritenuta per un
verso compatibile con il manganello di plastica effettivamente rinvenuto a
seguito della perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’imputato, e per
altro, comunque, idonea a provare che le lesioni venivano inferte con l’uso di uno
strumento contundente, tale da integrare la contestata aggravante.
E’ insussistente, per quest’ultimo aspetto, il lamentato vizio di violazione dei
limiti dell’imputazione; rispetto al riferimento di quest’ultima ad un manganello,
nessun pregiudizio è invero ravvisabile per diritti della difesa nella ritenuta
esecuzione della condotta con un oggetto similare. Correttamente poi
l’aggravante veniva considerata esistente anche nel caso della mancanza di una
precisa identificazione dello strumento utilizzato. La ricorrenza della circostanza
in esame laddove la condotta lesiva sia realizzata adoperando qualsiasi
strumento che le circostanze di tempo e luogo rendano potenzialmente
utilizzabile per l’offesa alla persona (Sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010, Casco, Rv.
247888; Sez. 6, n. 42428 del 19/07/2011, Di Gati, Rv. 250986) rende infatti
sufficiente che uno strumento con tali caratteristiche, pur non specificamente
individuato, risulti in concreto utilizzato per la produzione delle lesioni; dato che i
giudici di merito evidenziavano come emergente dalla certificazione medica sulla
natura delle lesioni stesse.

5. I motivi di ricorso relativi alla mancata estromissione della parte civile
C.C. sono infondati.
I rilevi del ricorrente sulla tardività della rinnovazione della costituzione della
predetta parte civile nel corso del dibattimento di primo grado sono superati da
quanto correttamente osservato dalla Corte territoriale in ordine alla validità del
primo e tempestivo atto di costituzione; osservazioni che, contrariamente a
quanto sostenuto nel ricorso, non si limitano ad evidenziare, nella procura
speciale conferita per l’esercizio delle facoltà difensive, un implicito mandato a
costituirsi per conto delle persone offese, ma trovano fondamento in un’ulteriore
e decisiva considerazione. Diversamente da quanto a suo tempo ritenuto dal
9

l ,

della sentenza impugnata, per le quali la persona offesa ribadiva comunque di

Tribunale, e ribadito dal ricorrente, dall’esame dell’atto di cui sopra atto risulta
infatti che lo stesso era sottoscritto non solo dal difensore avv. Felici, ma anche
da entrambe le persone offese C.C.  e B.B., con firme debitamente
autenticate dal predetto difensore; tanto escludendo la necessità del rilascio al
difensore della procura speciale per la costituzione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18/12/2013

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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