Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6653 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6653 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 05/12/2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PORTA BIAGIO N. IL 01/05/1979
avverso la sentenza n. 2858/2011 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(m/7

Osserva
Ricorre per cassazione Porta Biagio avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444
c.p.p. in data 15.12.2011 dal GIP del Tribunale di Treni con la quale veniva
applicata al predetto la pena concordata di anni due e mesi otto di reclusione ed
euro 12.000,00 di multa, per il delitto di cui agli artt. 81 110 c.p. e 73 comma 1 bis
dPR 309/90.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta assenza delle condizioni per il

all’elemento materiale del reato; la mancanza di motivazione in ordine all’omesso
riconoscimento dell’attenuante di cui al 5 0 comma dell’art. 73 dPR 309/1990.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi non consentiti nella presente sede di legittimità e manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez.
Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione
della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare
natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi
richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica
del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove
la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla
legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi
della disposizione citata.
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena,
rimettere in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e
non può, in particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti
al merito nè recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle
circostanze o la congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente
illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non

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proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; la violazione di legge in ordine

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
Inammissibilità.
P.Q.14.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5.12.2012

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