Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6652 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6652 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tomaselli Lauretta, nata a Luino 1’01/08/1952

avverso la sentenza del 21/06/2012 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano del 29/01/2008, veniva
confermata l’affermazione di responsabilità di Lauretta Tomaselli per il reato di
cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso quale amministratore di
1

Data Udienza: 18/12/2013

fatto dall’11/05/2009 della Transport s.r.I., dichiarata fallita in Milano il
28/06/2001, distraendo merci per l’importo complessivo di C. 316.546.594,
acquistate ed utilizzate per scopi estranei all’attività della società, e sottraendo i
libri sociali e la documentazione contabile e fiscale. La sentenza di primo grado
veniva riformata con la riduzione della pena ad anni due di reclusione e la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’imputata ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce violazione di
legge nell’attribuzione all’imputata della qualifica di amministratore di fatto in

gestori, secondo la novellata previsione dell’art. 2639 cod. civ. e la
giurisprudenza della quale il ricorso espone una dettagliata rassegna, e
comunque carenza motivazionale sul punto nel richiamo alle generiche
affermazioni contenute nella relazione del curatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le censure proposte dalla ricorrente sono generiche e non attinenti
all’effettivo contenuto della sentenza impugnata nel denunciarne una carenza
motivazionale sull’esercizio, da parte dell’imputata, di poteri corrispondenti a
quelli dell’amministratore di fatto. La Corte territoriale osservava infatti che
l’attività della società fallita si era interamente risolta, fra il maggio ed il luglio
del 2000, in una frenetica serie di operazioni di acquisto di merci pagate con
assegni privi di copertura e successivamente distratte; operazioni poste
materialmente in essere da due persone che sulla base di precisi elementi
indicati dai testi Morandi, rappresentante di una delle imprese fornitrici, e
Longhi, locatore di un capannone affittato dalla fallita, venivano identificate in
Vincenzo Sammartano e Lauretta Tomaselli. I quali venivano pertanto individuati
come autori diretti della condotta contestata, oltre che gestori reali dell’unica
attività commerciale della fallita.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

2

mancanza dell’esercizio in modo continuativo e significativo dei tipici poteri

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 18/12/2013

Il Presidente

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