Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6651 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6651 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza
nel procedimento nei confronti di
Lamolina Giorgio Carmine, nato a Potenza il 19/08/1987

avverso la sentenza del 07/01/2013 del Giudice di pace di Calvello

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Calvello assolveva Giorgio
Carmine Lamolina dall’imputazione del reato di cui all’art. 594 cod. pen.,
1

Data Udienza: 18/12/2013

contestato come commesso in Abriola il 23/05/2009 in danno di Gerardo De
Stefano.
Il Procuratore generale ricorre sull’assoluzione dell’imputato, in quanto
giustificata dal collocarsi le espressioni offensive nell’ambito di uno scontro
verbale nel corso del quale la persona offesa avrebbe colpito l’imputato con un
pugno, e deduce mancanza di motivazione sugli elementi che sosterrebbero tale
ricostruzione. Lamenta comunque violazione di legge ed illogicità della
motivazione laddove dalla descritta situazione si faceva derivare l’insussistenza
del fatto e non la punibilità dello stesso ai sensi dell’art. 599 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
L’assoluzione dell’imputato dall’accusa di ingiuria era giustificata nella
sentenza impugnata, sotto i profili dell’inoffensività in concreto della condotta e
comunque della sussistenza delle esimenti di cui all’art. 599 cod. pen., con il
riferimento alla circostanza per la quale le espressioni ingiuriose sarebbero state
pronunciate dopo che il Lamolina veniva colpita da un pugno sferratogli dalla
persona tale offesa. La sussistenza di tale circostanza è tuttavia affermata
apoditticamente, omettendosi di esporre gli elementi in base ai quali la stessa
risulterebbe provata. La sentenza è dunque viziata da mancanza di motivazione
su un punto determinante per la decisione.
A questo deve peraltro aggiungersi che la formulazione dell’imputazione
riportata nella sentenza impugnata dà luogo ad incertezza sull’essere o meno
addebitata anche all’imputato ricorrente Giorgio Lamolina l’ulteriore
contestazione del reato di cui all’art. 612 cod. pen.. Alla descrizione del fatto
contestato, che sembra attribuire unicamente al solo coimputato Domenico
Lamolina le frasi propriamente minacciose «non ti avvicinare più a mio figlio,
altrimenti ti vengo a prendere a casa tua, anche nel letto e ti gonfio di botte»,
riconducendo invece a Giorgio Lamolina le sole espressioni ingiuriose «pezzo di
merda…stronzo», si contrappone infatti il precedente riferimento ad un addebito
concorsuale ascritto ad entrambi gli imputati per i reati di cui agli artt. 594 e 612
cod. pen..; e tale contraddizione non è affrontata e risolta nella motivazione
della sentenza.
Quest’ultima deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame
sulle indicate carenze motivazionali.

2

o

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di
Calvello.
Così deciso in Roma il 18/12/2013

sore

Il Presidente

Il Consigliere e

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