Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6651 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6651 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SENATORE ALFONSO N. IL 11/03/1966
avverso la sentenza n. 9202/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SALERNO, del 21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/12/2012
Osserva
Ricorre per cassazione Senatore Alfonso avverso la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. in data 21.12.2011 dal GIP del Tribunale di Salerno con la quale
veniva applicata al predetto la pena concordata per il delitto di cui agli artt. 81 cpv.
c.p. e 73 dPR 309/90.
Il ricorso è inammissibile perché totalmente privo dei motivi specifici a sostegno di
cui all’art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
si ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che