Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6650 del 12/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6650 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GENNARO VINCENZO N. IL 05/07/1959
avverso il decreto n. 4966/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 23/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/01/2016

Ritenuto in fatto.

1.11 23 gennaio 2015 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, con
decreto emesso de plano, dichiarava inammissibile il reclamo proposto da
Vincenzo Di Gennaro avverso il diniego della liberazione anticipata speciale,
ritenendo ostativi, ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., alcuni reati compresi nel

2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
personalmente Di Gennaro, il quale lamenta erronea applicazione della legge
penale alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di
legittimità in tema di scioglimento di cumulo anche in tema di liberazione
anticipata speciale.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato per una ragione preliminare ed assorbente rispetto all’altra.
1.Attesa la natura non amministrativa, ma giurisdizionale del procedimento di
reclamo avverso il provvedimento di diniego della liberazione anticipata speciale,
al relativo giudizio si applicano le regole generale in materia d’impugnazione che
escludono il potere presidenziale di adozione di una decisione de plano.
2. Si rileva, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le

tassative condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la
deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di
consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi
dell’art. 666, comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica,
per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti
manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha
altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare
alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 5265 del 4
dicembre 2001; Sez. 1, n. 277 del 13 gennaio 2000; Sez. 1, n. 5642 del 30 ottobre
1996).
3.Nel caso di specie, non soltanto il Presidente del tribunale di sorveglianza ha
esercitato un potere a lui non spettante, ma adottato il provvedimento al di fuori dei
presupposti stabiliti dalla legge, considerato che, secondo un recente e consolidato
1

provvedimento di cumulo.

orientamento giurisprudenziale, in presenza di un provvedimento di unificazione di
pene concorrenti, è legittimo nel corso dell’esecuzione lo scioglimento del cumulo,
quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di
concessione della liberazione anticipata speciale, ostacolata dalla circostanza che
nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati
nell’art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di

del 22/12/2014; Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014).
3.S ‘impone,

pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento

impugnato con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Bologna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso, in Roma, il 12 gennaio 2016.

pena relativa al delitto ostativo (Sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014; Sez. 1, n. 1655

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