Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6650 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6650 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) STOPANI ANDI N. IL 20/04/1975
avverso la sentenza n. 5071/2011 TRIBUNALE di TORINO, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cassazione Stopani Andi avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.
444 c.p.p. in data 22.12.2011 dal Giudice monocratico del Tribunale di Torino con

la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di anni tre e mesi due di
reclusione ed euro 12.400,00 di multa, per il delitto di cui all’art. 73 comma 1 e 1

bis dPR 309/90.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta assenza delle condizioni per il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

motivi manifestamente infondati e del tutto generici.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (dr. ex plurimis, Cass. pen. Sez.
Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione
della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare
natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi
richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica
del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove
la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129
c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla
legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi
della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare
se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano
alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

P.Q.M.

2

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5.12.2012

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