Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 665 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 665 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

t.<

sul ricorso proposto da:
GRILLO ANTONINO SANTO N. IL 02/12/1971
avverso la sentenza n. 1854/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

4

Data Udienza: 25/11/2015

18 Grillo

Motivi della decisione

L’imputato in epigrafe ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’appello di Catania in data 16 maggio 2014 recante l’affermazione di responsabilità in
ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 22 aprile

Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. E’ infatti ampiamente
decorso il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi. Il ricorso, d’altra parte, non è
inammissibilt, specialmente per ciò che attiene alle deduzioni in ordine all’incongruenza tra
dispositivo e motivazione circa la sospensione condizionale della pena. Né, alla luce delle
pronunzie di merito, vi sono le condizioni per l’adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai
sensi dell’art. 129 c.p.p.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio.

P Q h/1

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma 25 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

IL PRESIDENTE
(L isa Bianchi)

2007.

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