Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6648 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6648 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) JAKU RODOLF N. IL 14/06/1986
avverso la sentenza n. 1326/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TOLMEZZO, del 05/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cassazione Jaku Rodolf avverso la sentenza emessa in data 5.12.2011 ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Tolmezzo con la quale è stata
applicata al predetto la pena concordata di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro
16.000,00 di multa, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p. e 73 commi 1 e 6
dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., essendo la censura mossa
aspecifica e non consentita in questa sede.
Premesso che il motivo proposto è del tutto generico non essendo state indicattle
ragioni per le quali li riorrente sarebbe stato meritevole dell’invocata attenuante, va
rammentato che non può l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena,
rimettere in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non
può, in particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al
merito nè recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle
circostanze o la congruità della pena a meno che si tratti di statuizionì palesemente
illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in

1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

cui al 7 0 comma dell’art. 73 dPR 309/1990.

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