Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6646 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6646 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
VINCENTI CLELIA N. IL 02/08/1957
nei confronti di:
MORONI ANTONIO N. IL 07/07/1931
avverso la sentenza n. 6/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MONTEFIASCONE,
del 11/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO

Data Udienza: 10/12/2013

4id

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr Fulvio Baldi,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Per l’imputato è presente l’Avvocato Giandomenico Cozzi del foro di Roma, il quale
conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ed, in via subordinata, il
rigetto.

1. Il difensore di Vincenti Clelia, parte civile, propone ricorso per Cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Distaccata di Montefiascone, pronunziata
all’udienza dell’Il ottobre 2012, con contestuale motivazione con la quale, in
parziale accoglimento dell’appello, è stato assolto Moroni Antonio perché il fatto non
sussiste, con la conferma della condanna nei confronti del coimputato Uvin i Mario.
2. Analogo ricorso propone il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Roma con atto depositato il 28 ottobre 2012.
3. Moroni Antonio e Uvini Mario erano imputati del reato di cui agli artt. 110, 594 e 612
c.p. poiché in data 29 agosto 2007 avevano offeso e minacciato di danno ingiusto
Vincenti Clelia profferendo nei suoi confronti frasi lesive del suo onore.
4. Con sentenza resa all’udienza del 13 gennaio 2012 il Giudice di Pace di
Montefiascone aveva ritenuto convincente e attendibile la versione fornita dalla parte
civile secondo cui la mattina del 29 agosto 2007, mentre la stessa, unitamente alle
figlie, si trovava presso l’edificio nel quale erano ubicati due appartamenti di
proprietà del marito per chiedere spiegazione sulla esecuzione di lavori di
ristrutturazione non autorizzati, era stata investita di insulti e minacce dal Moroni e
dopo essersi rivolta all’Uvini, pure presente, era stata anche da questi fatta oggetto
di invettive. Il Giudice di Pace aveva ritenuto le dichiarazioni della parte offesa
riscontrate da quelle delle due figlie e non contrastate dalle generiche dichiarazioni
rese da Uvini Olindo, fratello dell’imputato e da quelle rese da Focanze Gilberto,
secondo il quale Moroni la mattina del giorno in questione si era recato presso la
Concessionaria auto di cui era titolare, in Roma. La presenza del Moroni in un luogo
raggiungibile in circa un’ora e mezzo non era incompatibile con la verificazione dei
fatti. Con riferimento alla posizione di Uvini, aveva ritenuto le espressioni utilizzate
da questi non qualificabili in termini di minaccia ritenendo, conseguentemente gli
imputati responsabili delle altre imputazioni con condanna al risarcimento del danno
da liquidarsi in separata sede e le spese.
5. Avverso tale decisione aveva proposto appello Moroni Antonio, ritenendo
insufficiente il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali della porta
persona offesa, in contrasto con quelle rese dal teste Focante Gilberto riguardo alla
presenza del Moroni il giorno del presunto reato presso la concessionaria in via

RITENUTO IN FATTO

Cassia km 18,9. La motivazione del primo giudice relativa al tempo di percorrenza di
tale distanza si fonda solo su una presunzione, non utilizzabile quale mezzo di prova.
In ogni caso le dichiarazioni rese dalle figlie della parte offesa provenivano da chi
(Mattei Federica) aveva già promosso altro procedimento penale davanti al
medesimo Giudice di Pace per fatti verificatisi due giorni prima e le dichiarazioni rese
nel presente procedimento si riferivano, in realtà, a quanto avvenuto il 27 agosto
2007. La querela, poi, era stata presentata dopo che il Moroni aveva notificato al

ogni caso la querela e le testimonianze rese risultavano del tutto sovrapponibili, in
maniera anomala.
6. Il Tribunale di Viterbo con sentenza resa all’udienza dell’Il ottobre 2012 ha ritenuto
fondato l’appello, poiché il Moroni, il giorno delle presunte offese e minacce, si
trovava certamente a Roma, mentre la possibilità di raggiungere la concessionaria in
tempi compatibili con la commissione del reato si fondava solo su presunzioni e
comunque non teneva conto del fatto che l’imputato per raggiungere quei luoghi era
sfornito di auto che, al contrario, si trovava proprio presso la concessionaria. Ha
invece ritenuto confermata dai testi escussi la deposizione della parte offesa relativa
all’imputato Uvini Mario. Conseguentemente ha assolto Moroni Antonio perché il
fatto non sussiste e confermato, per il resto, la sentenza di primo grado riguardo alla
posizione di Uvini.
7. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la parte civile, Vincenti Clelia
lamentando, la manifesta illogicità della motivazione poiché il giudice di secondo
grado ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte offesa riguardo alla posizione
di Uvini ed inattendibili riguardo alla posizione di Moroni; In secondo luogo, il giudice
di appello ha fornito all’imputato un alibi che non trova riscontro negli atti del
processo, affermando che il Moroni era sfornito di auto.
8. La sentenza è stata impugnata anche dal Sostituto Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Roma ritenendo contraddittoria e illogica la motivazione nella
parte in cui ha valutato differentemente le medesime dichiarazioni della parte offesa

marito della querelante una sentenza di condanna civile ed un atto di citazione. In

ed ha affermato l’esistenza di fatti che non trovano riscontro negli atti del processo.
9. Il difensore di Moroni Antonio ha depositato la memoria difensiva con la quale ha4 k/
dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza va annullata, attesa la fondatezza dei motivi di impugnazione posti a
sostegno dei ricorsi della parte civile e del Procuratore Generale.
2. In particolare, Vincenti Clelia ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione
poiché il giudice di secondo grado, selezionando le deposizioni della parte offesa, le

%

ha ritenute attendibili e confermate riguardo alla posizione di Uvini Mario, e
inattendibili riguardo alla posizione di Moroni, sebbene i due, secondo le predette
deposizioni, fossero presenti entrambi in un unico contesto temporale e spaziale. In
secondo luogo, ha dedotto che il giudice di appello ha fornito all’imputato un alibi
che non trova riscontro negli atti del processo, affermando che il Moroni era sfornito
di auto, e che non vi era la prova che era stato accompagnato da terzi presso la
concessionaria. Al contrario il Moroni, secondo la ricorrente, non ha mai affermato di

Focante Gilberto.
3.

Analoga censura è posta a sostegno del ricorso per Cassazione proposto dal
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, che ha ritenuto
contraddittoria ed illogica la motivazione, nella parte in cui ha valutato
differentemente le medesime dichiarazioni, riguardo alla posizione dei due imputati;
inoltre il giudice di appello ha affermato l’esistenza di fatti che non trovano riscontro
negli atti del processo (Moroni sarebbe stato accompagnato da terzi presso la
concessionaria in Roma).

4.

Il difensore di Moroni Antonio, nella memoria difensiva depositata, ha dedotto
l’inammissibilità, per genericità e mancanza di specificità, del ricorso proposto dalla
parte civile, in riferimento a una prova erroneamente valutata, che avrebbe
determinato il ribaltamento della decisione impugnata; in secondo luogo la ricorrente
non avrebbe precisato a quale dei tre vizi indicati dalla lettera e) dell’articolo 606
c.p.p. appartiene la presunta utilizzazione, ai fini della decisione, di una informazione
non presente negli atti del processo (Moroni non aveva l’autovettura e aveva
necessità di essere accompagnato). Ha evidenziato l’inammissibilità del ricorso, per
la mancata integrale trascrizione delle dichiarazioni favorevoli alla tesi della
ricorrente e perchè l’impugnazione si sostanza in una censura di merito. Ha dedotto,
infine, che sentenza non è illogica, poiché la presenza di Moroni è affermata solo
dalla parte civile e dalle figlie, mentre è stata negata da Uvini. Riguardo al ricorso
proposto dalla Procura Generale ne ha dedotto l’inammissibilità, per mancata

essere sfornito di auto, né tale elemento è emerso dalle dichiarazioni rese da

indicazione del contenuto delle testimonianze ritenute rilevanti e per la mancata integrale produzione o trascrizione delle stesse. Conseguentemente ha evidenziato la
genericità delle doglianze che non consentono di inquadrare i motivi nella categoria
della contraddittorietà o in quella della illogicità.
5.

Rileva la Corte come la motivazione posta a sostegno della decisione impugnata sia i
illogica nella parte in cui non prende in esame il dato oggettivo della contestuale
presenza dei due imputati al momento dell’evento, come emerge, invece, dalle
dichiarazioni della parte offesa Vincenti Celia e delle due figlie. Conseguentemente, il
giudice di secondo grado ha valutato diversamente l’attendibilità delle dichiarazioni
della prima, riguardo alla posizione dei due imputati. In secondo luogo la

motivazione appare censurabile nella parte in cui afferma che Moroni era sfornito di
autovettura quanto ha raggiunto la sede della Concessionaria sita in Roma alla in via
Cassia km 18,9, poiché tale circostanza, in realtà, rappresenta una mera
supposizione e non risulta adeguatamente motivata.
6. Per i motivi esposti, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al
Tribunale di Viterbo per nuovo esame.
PTM

Viterbo.
Così deciso in Roma, in Roma il 10 dicembre 2013
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Moroni Antonio con rinvio al Tribunale di

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