Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6645 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6645 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI ERSILIA N. IL 02/01/1960
avverso la sentenza n. 2439/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO

Data Udienza: 10/12/2013

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr Fulvio Baldi,
che ha concluso per l’inammissibilità per manifesta infondatezza.
RITENUTO IN FATTO
1.

Il difensore di Spinelli Ersilia propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza
emessa dalla Corte d’Appello di Ancona in data 26 giugno 2011 con la quale era
stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 11 aprile 2009
che aveva affermato la responsabilità penale di Spinelli Ersilia per concorso in

non identificata, nella abitazione delle anziane sorelle Marinozzi Bianca, di anni 109,
Marinozzi Renata e Marinozzi Fernanda di anni 94 sottraendo la somma di circa €
5150. Spinelli Ersilia si era presentata alla porta dell’abitazione delle anziane donne
qualificandosi quale medico dell’Inps e procuratasi l’entrata, con destrezza, aveva
lasciato la porta di casa aperta consentendo l’ingresso ad un complice che,
approfittando della distrazione delle proprietarie di casa, si era impossessato della
somma di denaro. Sono state riconosciute le aggravanti di avere commesso il fatto
approfittando della anziana età delle vittime, di aver agito con destrezza e con
recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale.
2.

Il Tribunale aveva fondato la decisione sulle risultanze dell’incidente probatorio
espletato per assumere la testimonianza e la ricognizione di persona e sulle
dichiarazioni rese dalle parti offese ritenute precise, genuine, convergenti e certe. Il
Tribunale all’udienza del 15 aprile 2009 aveva rigettato la richiesta avanzata dal
difensore di fiducia, tramite fax, di rinvio dell’udienza per impedimento dell’imputata
agli arresti domiciliari presso il reparto di psichiatria del locale nosocomio, non
avendo l’imputata tempestivamente richiesto al giudice competente l’autorizzazione
ad allontanarsi dal domicilio per presenziare all’udienza e avendo formulato tale
richiesta soltanto il giorno dell’udienza.

3.

Avverso tale decisione aveva proposto appello il difensore di Spinelli Ersilia
eccependo la nullità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio, trattandosi di
impedimento assoluto e relativo alla giornata del 15 aprile 2009 e rappresentato dal
fatto di trovarsi agli arresti domiciliari presso il reparto di psichiatria. Attraverso
l’istanza del 15 aprile 2009 l’imputata avrebbe manifestato la volontà di presenziare
all’udienza. In secondo luogo ha evidenziato che la appellante era affetta da
problematiche che limitavano la facoltà psichica e che comportano una difficoltà di
affrontare serenamente il processo. Nel merito ha evidenziato l’inconsistenza della
identificazione operata dalle anziane parti offese, essendosi verificata quasi
casualmente attraverso il riconoscimento della foto dell’imputata pubblicata sui
giornali. Infine, ha ritenuto eccessiva la pena in considerazione anche delle
condizioni soggettive e di salute della appellante.

aggravato poiché, in data 28 agosto 2007, si era introdotta, in concorso con persona

4.

La Corte d’Appello di Ancona con sentenza del 26 giugno 2012 ha confermato la
decisione adottata dal primo giudice rilevando, preliminarmente che Spinelli Ersilia in
data 14 aprile 2009 aveva manifestato la volontà di presenziare all’udienza pur
trovandosi agli arresti domiciliari presso il reparto di psichiatria dell’ospedale, mentre
il giorno successivo, in data 15 aprile 2009 aveva dichiarato all’Ispettore della polizia
penitenziaria di non voler comparire all’udienza. Conseguentemente la stessa doveva
ritenersi assente per rinunzia esplicita ai sensi dell’articolo 420 quinquies c.p.p.. Nel

oggettivamente attendibile e la valutazione sulla pena assolutamente congrua in
considerazione della biografia penale dell’impuntata.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione Spinelli Ersilia lamentando:

la nullità della sentenza di secondo grado poiché le condizioni di salute
dell’imputata erano incompatibili con la partecipazione al procedimento penale;

la nullità della ordinanza di rigetto del Tribunale di Ancona della richiesta di rinvio
per legittimo impedimento per l’udienza del 15 aprile 2009.

la violazione e falsa applicazione dell’articolo 192 del codice di rito per
inconsistenza dei dati probatori.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso per Cassazione Spinelli Ersilia ha dedotto la nullità
della sentenza di secondo grado poiché, in occasione della prima udienza davanti
alla Corte territoriale, era stata depositato una relazione peritale medica attestante
lo stato di depressione psicotica e di deterioramento cognitivo della Spinelli.
Nonostante le diverse valutazioni espresse nell’occasione dal perito nominato dalla
Corte d’Appello, ha ribadito che le condizioni generali erano incompatibili con la
possibilità di partecipare al procedimento penale.
2.

La censura è inammissibile, perché fondata su motivi che si risolvono nella
ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla
Corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici, ma soltanto
apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005 Ud. (dep.
25/03/2005 ) Rv. 231708). In secondo luogo, la prospettazione del vizio di
motivazione con riferimento a specifici atti del processo, secondo la novella dell’art.
606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006,
comporta per il ricorrente l’onere di individuazione precisa della collocazione degli
atti nel fascicolo processuale, ove non siano riprodotti nel ricorso e non siano allegati
in copia conforme (Cassazione penale , sez. IV, 26 giugno 2008, n. 37982). Nel caso

merito ha ritenuto la ricognizione di persona soggettivamente certa e

di specie la ricorrente non ha prodotto, individuato nella loro collocazione o,
comunque, documentato, le risultanze della menzionata consulenza di parte.
3.

Con il secondo motivo ha lamentato la nullità dell’ordinanza di rigetto della richiesta
di rinvio per legittimo impedimento per l’udienza del 15 aprile 2009 davanti al
Tribunale di Ancona dovendosi ritenere che l’istanza di rinvio per impedimento
costituisse manifestazione implicita di partecipare al processo penale.

4.

Il motivo è inammissibile, trattandosi anche in questo caso, di doglianza già

una ipotetica volontà implicita, il giudice a quo ha correttamente dato prevalenza
alla volontà esplicita e chiara contenuta nel verbale del processo, relativa
all’intenzione della imputata di rinunciare a partecipare all’udienza.
5.

In terzo luogo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 192 del
codice di rito poiché né il Tribunale, né la Corte d’Appello avevano alcun elemento
per poter fondare una sentenza di condanna. In particolare, secondo la ricorrente, la
prova consisterebbe nelle individuazione fotografiche eseguite da due donne in età
molto avanzata che avrebbero riconosciuto Spinelli Ersilia come autrice del furto.

6.

La censura risulta del tutto generica e priva di specificità; comunque infondata
poiché le persone offese, anche se anziane, erano assolutamente capaci come
rilevato dalla Corte territoriale in sentenza.

7.

La ricorrente ha altresì dedotto l’illegittimità della utilizzazione processuale della
individuazione compiuta dalla polizia giudiziaria ritenendo che tale accertamento non
costituisca atto in sé irripetibile.

8. Si tratta di un motivo nuovo, in quanto tale inammissibile. Infatti, il ricorso per
Cassazione è inammissibile se proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di
primo grado, o mancate statuizioni dello stesso giudice, non devolute al giudice di
appello con specifica impugnazione. Infatti la sentenza di primo grado, su tali statuizioni
od omissioni, acquista autorità di cosa giudicata, salvo il caso in cui si tratti di questioni
rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto,
di cui non sia stato provocato l’esame o il riesame del giudice d’Appello. In ogni caso la
doglianza è priva di fondamento in quanto l’individuazione fotografica di un soggetto,
effettuata dalla polizia giudiziaria, costituisce una prova atipica la cui affidabilità non
deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 6, n. 49758 del
27/11/2012 – dep. 20/12/2012, Aleksov, Rv. 253910)
9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria di
inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del
06/07/2007 – dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della

esaminata dal giudice di secondo grado. In ogni caso, rispetto alla ricostruzione di

cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro
1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in Roma, il 10 dicembre 2013

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