Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6645 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6645 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) KOLGJINI ILBER N. IL 25/01/1990
avverso la sentenza n. 3395/2011 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
08/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Kolgjini Ilber avverso la sentenza
emessa in data 8.7.2011 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Balzano
con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata Oa_p_e_r_g di anni quattro di
reclusione ed euro 18.000,00 di multa, con accessoria, per quattro delitti di cui all’art.
73 comma 1 dPR 309/90, di cui uno continuato, tutti unificati con il vincolo della
continuazione.

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivo manifestamente infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un.,
n. 10372 dei 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

Deduce il vizio motivazionale in relazione all’art. 444 c.p.p..

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