Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6641 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6641 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Adinolfi Giovanni, nato a Cava dei Tirreni il 14.2.1944, e da Adinolfi
Daniele, nato a Cava dei Tirreni il 29.4.1970, avverso la sentenza
pronunciata dal tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei
Tirreni, l’8.3.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
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udito per i ricorrenti, il difensore di fiduciaYche ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 14/11/2013

1. Con sentenza pronunciata 1’8.3.2012 il tribunale di Salerno, sezione
distaccata di Cava dei Tirreni, in composizione monocratica, in qualità di
giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di
Cava dei Tirreni, in data 6.4.2012, aveva condannato Adinolfi Giovanni
ed Adinolfi Daniele, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 582 e 594,

c.p., commessi in danno di De Luca Rita, alla pena ritenuta di giustizia,
oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona
offesa, costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza di secondo grado, di cui chiedono l’annullamento,
hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, con un unico atto,
entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, lamentando:
1) violazione di legge in relazione agli artt. 82, co. 2, e 523, c.p.p., per
non avere dichiarato, il giudice di appello, la revoca della costituzione di
parte civile per mancata presentazione delle conclusioni scritte nel
giudizio di primo grado, dove la suddetta parte civile si limitava a
riportarsi alle conclusione del pubblico ministero, non partecipando,
inoltre, nemmeno al giudizio di secondo grado; 2) la mancanza e la
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, derivante
dal travisamento delle risultanze probatorie, ai sensi dell’art. 606, co. 1,
lett. e), c.p.p., non corrispondendo al vero quanto affermato dal
tribunale in ordine alla circostanza che i testimoni della difesa Adinolfi
Marcella, Oliva Carmela e Senatore Rita non hanno assistito ai fatti per
cui si è proceduto, perché non presenti al verificarsi degli stessi, in
quanto dal contenuto delle deposizioni dei suddetti testi si evince l’esatto
contrario, risultando, pertanto, dimostrato che fu la persona offesa ad
aggredire l’Adinolfi Giovanni.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei seguenti
limiti.
4. Fondato è il primo motivo di ricorso.
Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 82, co. 2, c.p.p., la costituzione
della parte civile nel processo penale deve intendersi revocata “se la
parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’art. 523” c.p.p.,
vale a dire in sede di discussione, per iscritto e con la determinazione

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dell’ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, giusto il
disposto dell’art. 523, co. 2, c.p.p.
Orbene come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in una
condivisibile decisione “gli arresti della Corte sono nel senso che la ratio
della disciplina della revoca tacita della costituzione di parte civile in

acquisire processualmente le richieste ferme e precise da parte del
danneggiato (Cass. Pen. Sez. 5^, 19.11.01, n. 41141, Friso) trattandosi
di pretesa civilistica e che, di conseguenza, di revoca si può parlare solo
se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase
della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue
conclusioni (Sez. 4^, n. 39595 del 27/06/2007 Rv. 237773)”,
sottolineando come, pur in presenza di una certa elasticità della
giurisprudenza di legittimità nella interpretazione dell’art. 82 c.p.p. e
art. 523 c.p.p., comma 2, che riconosce la revoca tacita della
costituzione solo nel caso in cui la parte civile non abbia effettivamente
presenziato all’udienza di discussione ed ha ritenuto in alcuni casi
sufficiente la sola presenza del difensore valorizzando il precedente
deposito delle conclusioni in forma scritta, si debba comunque “ritenere
essenziale che la parte civile confermi le proprie richieste all’esito
dell’istruzione dibattimentale” (cfr. Cass., sez. III, 22/12/2010, n. 6249,
rv. 249533).
Di conseguenza costituisce revoca implicita della costituzione di parte
civile il fatto che le conclusioni orali di quest’ultima non richiamino
quelle scritte, già depositate in precedenza ed idonee ad assicurare al
processo una stabile documentazione delle richieste del danneggiato
(cfr. Cass., sez. V, 10/10/2006, n. 6111, P.), ma si limitino, come nel
caso in esame (cfr. il verbale dell’udienza dibattimentale di primo grado
del 6.4.2010, allegato al ricorso e, comunque, consultabile essendo stato
dedotto un error in procedendo), a chiedere genericamente al giudice
che procede, “la condanna degli imputati come richiesto dal pubblico
ministero”.

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mancanza delle conclusioni di quest’ultima si incentra sulla necessità di

In questo caso, infatti, mancando nel verbale la prova scritta delle
conclusioni in termini precisi, può affermarsi che la parte civile non ha
precisato in nessun modo le sue conclusioni nella fase della discussione,
integrando la sua condotta la revoca presunta dell’avvenuta costituzione,
ai sensi del citato art. 82, co. 2, c.p.p. (cfr. Cass., sez. IV, 27/06/2007,

n. 39595, R.).
5. Il secondo motivo di ricorso, invece, non coglie nel segno, non
essendo configurabile il vizio di travisamento della prova.
Tale vizio, infatti, come affermato da un condivisibile orientamento del
Supremo Collegio, nel caso, come quello in esame, di “doppia pronuncia
conforme”, in primo e in secondo grado, può essere rilevato in sede di
legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p, solo ove il giudice di
appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell’atto di
impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto,
che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità
(cfr. Cass., sez. IV, 24/01/2013, n. 11489, D.V.).
Peraltro non può non rilevarsi che con il predetto motivo di ricorso
l’imputato, in realtà, prospetta una soluzione interpretativa delle
acquisizioni probatorie alternativa a quella fatta propria dai giudici di
merito, che, in quanto tale, non è idonea ad integrare il vizio
processuale della manifesta illogicità della motivazione derivante dal
travisamento della prova (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 26/02/2013, n.
28624, M.G.).
Tale soluzione si fonda sull’assunto che i testimoni della difesa abbiano
assistito al litigio scoppiato tra la persona offesa e gli imputati, laddove il
giudice di secondo grado, con motivazione immune da vizi logici, ha
precisato che i suddetti testimoni non hanno assistito all’insorgere della
lite (non al suo sviluppo), essendo usciti dalle rispettive abitazioni dopo
avere sentito i rumori di quanto accadeva all’esterno (come riferito dalla
teste Oliva Carmela nella parte della sua deposizione riportata in
ricorso), per cui non possono ritenersi portatori di una conoscenza

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completa dei fatti, posseduta, invece, solo dalla persona offesa e dalla
teste Di Mauro Amalia, presenti sin dal primo momento.
6. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va,
dunque, annullata senza rinvio con riferimento alle statuizioni civile per
intervenuta revoca tacita della costituzione di partecivile,, dovendosi

Il parziale accoglimento delle richieste difensive comporta che nulla sia
dovto dai ricorrenti a titolo di pagamento delle spese del presente grado
di giudizio
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle
statuizioni civili. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 14.11.2013.

rigettare nel resto il ricorso degli imputati.

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