Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6640 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6640 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) POMANTE GUERINO N. IL 08/01/1975
avverso la sentenza n. 651/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
01/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA.;

Data Udienza: 05/12/2012

0540 rva

Ricorre per cessazione Pomante Guerino avverso la sentenza in data 1.7.2011 della Corte
di Appello di L’Aquila che confermava quella in data 25.11.2010 del GUP del Tribunale di
Pescare con la quale il predetto, all’esito del giudizio abbreviato, era stato 19~
riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 73 comma 1 bis dPR 309/1990, e
condannato alla pena principale di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed E
20.000,00 di multa oltre accessoria.

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa sede
pedissequamente le medesime doglianze rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da
quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cessazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000,
n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. Il, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109).
Inoltre, in tema di valutazione del vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen.
Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cessazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n.
26908 rv. 229298); e certamente, nel caso di specie, non può sostenersi che il diniego
delle attenuanti generiche sia frutto di arbitrio.
Infine, quanto alla mancata concessione della diminuente di cui al 5 0 comma dell’art. 73
dPR cit. la Corte ha fatto corretta applicazione della normativa di settore, come
costantemente interpretata dalla Corte di legittimità: in tema di sostanze stupefacenti, ai
fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il

2

Deduce il vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e
della diminuente di cui al 5 0 comma dell’art. 73 dPR 309/1990.

giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia
quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti
oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità
dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione
del bene giuridico protetto sia di “lieve entità”. E in un tale contesto valutativo, ove la
quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per sé
sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della

21.11.2007, n. 47188; v. anche Sez. IV, 22.4.2007, n. 18357 e Sez. Un. 21.6.2000, n.
17; Sez. VI, n. 27052 del 14.4.2008, Rv. 240981).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dee-ricorrentt al pagamento delle
spese processuali al versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

condotta di spaccio (Cass. pen. Sez. IV, n. 43399 del 12.11.2010 Rv. 248947; Sez. IV,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA