Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6639 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6639 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TURRICCHIA GIORGIO UBALDO 4(4/
2) DI SESTO GIACOMO *
avverso l’ordinanza n. 3194/2008 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
14/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Il difensore della persona offesa Simona Caiconti ha proposto ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì in data 14.10.2011. La parte deduce
con il primo ed il secondo motivo di ricorso la violazione del contraddittorio, in
riferimento alle modalità di espletamento dell’effettuato accertamento peritale.
Eccepisce pure l’illegittimità costituzionale dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen.,
Con il terzo motivo la parte denuncia il vizio motivazionale, ritenendo che il
provvedimento impugnato risulti basato su motivazione solo apparente.
Il ricorso è inammissibile.
Procedendo alla disamina congiunta dei motivi ai quali è affidato il presente
ricorso, si osserva che a mente dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., il
provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità
previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e cioè per la mancata fissazione
dell’udienza in camera di consiglio o per il mancato avviso ai soggetti interessati;
nonché quando l’arbitraria dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione si risolva
in violazione del diritto al contraddittorio. Non possono, invece, essere oggetto di
gravame in sede di legittimità le questioni afferenti al merito ed alla congruenza
della motivazione posta a fondamento del provvedimento con il quale si è disposta
l’archiviazione (vedi Cass. Sez. U. sentenza n. 24 del 9.06.1995, dep. 3.07.1995,
Rv. 201381; Cass. Sez. I, sentenza n. 9440 del 3.02.2010, dep. 9.03.2010, Rv.
246779).
Tanto chiarito, deve considerarsi che, nel caso di specie, t(ricorrente, anche
nel dolersi delle modalità di espletamento dell’accertamento peritale, muove
censure che involgono in realtà il merito dell’ordinanza di archiviazione resa dal
Giudice per le indagini preliminari di Forlì, all’esito dell’udienza camerale fissata a
seguito di opposizione della parte offesa, rispetto alla richiesta di archiviazione del
pubblico ministero. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
Occorre, altresì, osservare che questa Suprema Corte ha già ripetutamente
evidenziato, per condivise ragioni, la manifesta infondatezza della eccezione di
legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., oggi reiterata
dall’esponente, per violazione degli artt. 3, 24. 76, 111 e 112 Cost., nella parte in
cui la richiamata norma procedurale consente il ricorso per cassazione contro
l’ordinanza di archiviazione unicamente per i motivi indicati nell’art. 127, comma 5,
cod. proc. pen. (Cass. 20 settembre 1991, Di Salvo; Cass. 26 ottobre 1995,
Ronchetti; e, da ultimo, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 436 del 05/12/2002,
dep. 09/01/2003, Rv. 223330).

in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delkricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

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