Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6637 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6637 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIANNONE VITO N. IL 27/01/1947
avverso la sentenza n. 7/2010 TRIB.SEZ.DIST. di LICATA, del
13/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/12/2012
Osserva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Giannone Vita avverso la sentenza emessa in
data 13.7.2011 dk Giudice monocratico del Tribunale di Agrigento- Sezione distaccata di
Licata che confermava quella del Giudice di Pace di Ravanusa in data 6.10.2010, con la quale
il ricorrente era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 590 e 672 c.p., e
condannato alla pena di C 550,00 di multa.
Deduce la mancata assunzione di una prova decisiva (esperimento giudiziale ricostruttivo dei
fatti) ed il vizio motivazionale in ordine al ritenuto nesso causale tra omissione ed evento ed
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed aspecifiche
oltre che non consentite in questa sede.
Il rigetto dell’esperimento giudiziale appare supportato da adeguata motivazione laddove è
stata scartata qualsiasi ricostruzione fattuale alternativa così escludendo che quella invocata
rappresentasse una prova che, non assunta o non valutata, potesse viziare la sentenza
intaccandone la struttura portante (Cass. pen. Sez. III, 15.6.2010, n. 27581 Rv. 248105).
Per il resto, si tratta di deduzioni di puro fatto. Invero, il controllo di legittimità operato da
questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti, ma è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga
una diversa ricostruzione di tali fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a
fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento. Ed invero il compito della Corte di Cessazione non è quello di sovrapporre
una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito,
bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di
fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo
delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinatt conclusioni a preferenza
di altre. E tale verifica dell’apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz’altro
positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente con
le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talchè nessuna censura, e tanto meno nessuna
diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna deericorrenttal pagamento delle spese
processuali e ciascuno, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma
che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012,
in ordine alla ricostruzione di fatti operata in sentenza.