Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6635 del 07/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 6635 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISTAUDO ANGELA N. IL 2810611959′
avverso l’ordinanza n. 563/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 18/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA; ,
lette/se le conclusioni del PG Dott. b(a.,(A)rn-de.A: TteAk.exte
e j/A•mginlInt)144. 6,-e,,t2:
futo~—

Udit i difenso vv.;

Data Udienza: 07/01/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 18.9.2013 il Tribunale di sorveglianza di Ancona
rigettava l’istanza avanzata da Angela Cristaudo, volta all’applicazione della
misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la condannata,
a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la nullità dell’ordinanza essendo

adesione del difensore di fiducia all’astensione dalle udienza proclamata
dall’Unione delle Camere Penali, tempestivamente comunicata al tribunale.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
d’interesse.
Infatti, come si rileva dal certificato del D.A.P. acquisito, in data 28.10.2015
la ricorrente è stata scarcerata per espiazione della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso, il 7 gennaio 2016.

stata disattesa la richiesta di rinvio della trattazione del procedimento per la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA