Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6635 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6635 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 05/12/2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SECCIA VITTORIO N. IL 20/02/1987
avverso la sentenza n. 8643/2011 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
04/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva
Ricorre per cessazione Seccia Vittorio avverso la sentenza emessa in data 4.11.2011
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Foggia con la quale veniva
applicata al predetto la pena concordata.
:Mr1 di anni uno e mesi sei di reclusione
ed C 3.100,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 73 comma 1 bis dPr 309/1990,
337 e 61 n. 2 c.p. e 81 cpv. e 341 bis c.p. e di mesi quattro di arresto ed C 100,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110/1975.
fine richiamando l’art. 129 c.p.p. a sua volta riportato nell’art. 444, comma 2° c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati ed aspecifici.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un.,
n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
2

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, a tal

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5.12.2012

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