Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6633 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6633 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BENBI ABDELHAMID N. IL 18/01/1972
avverso la sentenza n. 2850/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Benbi Abdelhamid avverso la sentenza in
data 30.11.2011 della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma di quella in data
16.6.2011 del giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, con la quale il ricorrente era
stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990, riduceva, a seguito
di rinuncia (con conseguente dichiarazione di parziale inammissibilità) delle parti ai motivi
diversi da quelli relativi all’entità della pena e alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, la pena Inflitta previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad

Deduce la mancanza di motivazione in ordine alla dichiarata parziale inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed
aspecifica.
Premessa la palese estrema genericità della doglianza, si rileva come al riguardo sia stato
affermato che “È inammissibile il ricorso per cessazione avverso la decisione del giudice di
appello che, rilevata la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello diversi da quelli relativi
alla riduzione di pena, dichiari, in virtù degli art. 589, commi secondo e terzo e 591,
comma primo, lett. d) cod. proc. pan., l’inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto
di rinuncia, omettendone l’esame ai fini dell’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.,
considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi
compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, cod. proc.
pen., l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del
gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che
essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in
considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un’ipotetica implicita
revoca di tale rinuncia, stante l’irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché
unilaterali (Cass. pen. Sez. II, n. 3593 del 3.12.2010, Rv. 249269).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna detricorrenttal pagamento delle
spese processuali al versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

anni quattro di reclusione ed 18.000,00 di multa.

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