Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6632 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6632 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
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sul ricorso proposto da:

r- 7,7 7q14

HOL Antonides, nato ad Utrecht (01) il 22 febbraio 1962

avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia Sezione Riesame il 7 agosto
2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro GAETA, il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia, Sezione riesame, adito su ricorso dei legali di Hol
Antonides avverso il provvedimento in forza del quale, in data 11 luglio 2013,
era stata eseguita misura cautelare custodiale in danno del predetto, con
ordinanza del 7 agosto 2013, confermava la misura cautelare, con esclusione di
una delle imputazioni in relazione alle quali essa era stata disposta.
Prima di esaminare il merito della misura cautelare sub judice, il Tribunale

udienza camerale per omessa audizione del ricorrente, detenuto fuori dal
circondario di Brescia.
Al riguardo precisava in fatto il Tribunale del riesame che l’ Hol, detenuto a
Voghera, in data 25 luglio 2013 formulava istanza per essere tradotto a Brescia
onde presenziare alla udienza camerale in cui sarebbe stato discusso, in data
31 luglio 2013, il suo ricorso de libertate. Tale istanza era, però, rigettata in
pari data in quanto, detenuto l’Hol, come detto, al di fuori del circondario di
Brescia, questi poteva essere sentiti dal Magistrato di sorveglianza competente
per territorio ai sensi dell’art. 127, comma 3, cod. proc. pen. Comunicata tale
decisione al Hol, egli, in data 26 luglio 2013, chiedeva di essere sentito dal
Magistrato di sorveglianza. Questi, però, in data 27 luglio 2013, comunicava di
non potere procedere alla rogatoria entro il 31 luglio; in tale data, pertanto il
Tribunale del riesame, riunito in camera di consiglio, disponeva rinviarsi
l’udienza al 7 agosto successivo; essendo pervenuto il verbale della escussione
del ricorrente da parte del Magistrato di sorveglianza in data 5 agosto, il
Tribunale, ritenuto che il termine di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
dovesse intendersi decorrere, secondo quanto previsto dall’at. 102, comma 2,
disp. att. cod. proc. pen. dalla data di pervenimento di detto verbale,
provvedeva sulla istanza di riesame, ritenendo, così disattendendo l’eccezione
formulata dalla difesa dell’indagato, che ancora non fosse decorso il termine
per l’inefficacia del provvedimento.
Riguardo al merito n tribunale del riesame riteneva sussistenti i gravi indizi
di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine ad alcune delle ipotesi
accusatorie formulate, sia riferite ai semplici fatti di spaccio di sostanze
stupefacenti sia riferita al reato associativo, sussistenza fondata sia su
chiamate in correità che sui riscontri, principalmente intercettazioni telefoniche
ed ambientali, di esse, mentre con riferimento alle esigenze cautelari essa sono
fatte derivare dalla posizione apicale rivestita dall’indagato nella complessa
organizzazione criminale e dai rapporti paritari da lui intrattenuti con altre
analoghe organizzazioni.

del riesame disattendeva l’eccezione in rito avente ad oggetto la nullità della

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In articolare il Tribunale riteneva essere misura inadeguata quella degli
arresti domiciliari sulla base della considerazione che, se scarcerato, lo Hol
avrebbe potuto riprendere le fila della attività criminosa.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,
deducendo due motivi di impugnazione. Col primo si insiste nell’affermare la
nullità della udienza camerale del 31 luglio 2013 celebrata prima che fossero
acquisiti gli atti dell’audizione dello Hol.

2, disp. att. cod, proc. pen, possa essere attivata solo nel caso in cui il rinvio
dell’udienza avvenga per impedimento dell’indagato, mentre, laddove il
differimento sia dovuto ad impedimento del Magistrato di sorveglianza,
l’eventuale nuova fissazione dell’udienza deve avvenire nel rispetto
dell’originario termine di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; poiché nel
caso il detto termine non sarebbe stato rispettato, la misura cautelare avrebbe
perso di efficacia.
Col secondo motivo di impugnazione si censura il dedotto vizio di
motivazione del provvedimento impugnato, in particolare in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti al reato associativo, desunti
direttamente dall’esistenza degli indizi relativi ai cosiddetti reati scopo; indizi,
ritiene la difesa, peraltro non adeguati a sostenere la ipotesi accusatoria, non
costituendo validi riscontri alla chiamata di correo fatta da altro coimputato al
fine di ridimensionare la portata della sua partecipazione al sodalizio .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato, deve, pertanto, essere rigettato.
Esaminando partitamente i due motivi di doglianza dedotti dal ricorrente
rileva il Collegio, quanto al primo, che, è costante la giurisprudenza di questa
Corte nella affermazione che il termine di dieci giorni entro cui il tribunale del
riesame deve decidere sulla istanza de libertate decorra, ove l’interessato che
sia detenuto fuori dal distretto abbia richiesto di essere sentito, dal momento
della ricezione, da parte dello stesso tribunale, degli atti assunti dal magistrato
di sorveglianza (Corte di cassazione, Sezione I penale, 30 settembre 2011, n.
35647).
Ciò, è il caso di precisare, può in linea di principio anche comportare, senza
che da tale dilatamento dei tempi ne derivi la inefficacia sopravvenuta della
misura cautelare impugnata, che la decisione del Tribunale del riesame
intervenga, solo apparentemente, oltre il termine di cui al decimo comma
dell’art. 309 cod. proc. pen.
Tale evenienza potrebbe, infatti, ricorrere ove, nella ordinaria scansione dei
tempi per l’adozione del provvedimento del tribunale in sede di riesame fissati
3

Si adombra anche il fatto che l’ipotesi derogatoria di cui all’art. 101, comma

dai commi 5 e 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., si inserisca, appunto, la richiesta
del ricorrente, detenuto al di fuori della circoscrizione del giudice procedente, di
essere sentito, poiché in tal caso dovrà essere attivata la fase sub
procedimentale della sua preventiva audizione da parte del magistrato di
sorveglianza territorialmente competente rispetto al luogo di detenzione;
infatti, stante la espressa previsione di cui all’art. 101, comma 2, disp. att. cod.
proc. pen., il termine previsto dall’art. 309, comma 10, del codice decorre dal

sorveglianza a norma dell’art. 127, comma 3, del codice di rito.
E’ stato, altresì, precisato da questa Corte, e l’orientamento è ancora in
questa sede condiviso, che anche nel caso in cui, come avvenuto relativamente
all’odierno ricorrente, il differimento della decorrenza del termine di cui all’art.
309, comma 9, cod. proc. pen. derivi da fatto del magistrato di sorveglianza,
ciononostante non si verifica la perdita di efficacia della misura cautelare
sebbene questa non sia stata oggetto di riesame secondo la ordinaria scansione
cronologica fissata dai commi 5 e 9 del citato art. 309 cod. proc. pen. (così,
infatti, Corte di cassazione, Sezione V penale, 29 settembre 1999, n. 3910).
Riguardo al secondo motivo di impugnazione, osserva questa Corte che con
esso il ricorrente propone, in sostanza, alla Corte una nuova valutazione del
materiale probatorio assunto in atti, diversa da quella fatta propria dal
Tribunale del riesame, senza tuttavia che la necessità di tale nuova
ricostruzione dei fatti e valutazione di essi scaturisca a seguito della
dimostrazione dell’esistenza dii vizi logici o giuridici che inficiano quella
effettuata dal Tribunale di Brescia.
Sotto tale profilo, pertanto, il motivo di ricorso non è suscettibile, anche per
la sua genericità, di essere oggetto di positiva valutazione in questa sede di
legittimità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio.
La Corte dispone inoltre che copia del presernte provvedimento sia
trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art.
94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di

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