Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6632 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6632 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SPAGNA ALESSANDRO N. IL 24/08/1966
avverso la sentenza n. 1087/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cessazione Spagna Alessandro avverso la sentenza in data 12. .2011 della
Corte di Appello di Brescia che confermava quella in data 25.1.2010 dernonocratico del
Tribunale di Mantova, con la quale li ricorrente era stato riconosciuto colpevole del reato
di cui all’art. 186 comma II C.d.S. (tasso alcol emico pari a 0,85 g/l) e condannato alla
pena di giorni 14 di arresto ed C 700,00 di ammenda, con sostituzione della pena
detentiva con quella pecuniaria e sospensione della patente di guida per mesi sei.
Deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio motivazionale circa il
l’affidabilità dell’etilornetro a suo tempo adoperato per la misurazione del tasso
a Icolemico.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
La motivazione offerta a sostegno del rigetto di una perizia s’appalesa del tutto corretta
ed esaustiva e nulla è stato addotto dal ricorrente che possa far supporre il
malfunzionamento dell’apparecchio di misurazione del tasso alcolemico adoperato
nell’occasione: del resto, come già rilevato dalla Corte territoriale, l’elaborato peritale
prodotto concerne una persona ben diversa dall’imputato e nulla consente di ritenere che
lo Spagna rientri in quella particolare categoria di soggetti per i quali i valori di
concentrazione alcolica nell’aria alveolare espirata non corrispondono alla concentrazione
alcoolica nel sangue.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna detricorrentLal pagamento delle
spese processuali e ciascuno, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P•Qi.M•

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di accertare

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