Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6631 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6631 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EDDGUOOGHY Larbi, nato in Marocco il 18 marzo 1987;

avverso l’ordinanza n. 575/13 del Tribunale di Genova Sezione per il riesame
del 23 settembre 2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro GAETA,
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova, Sezione del riesame, con ordinanza del 23 settembre 2013,
ha rigettato la richiesta di riesame formulata nell’interesse di Eddguooghy Larbi
avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Genova con il quale, ai sensi
dell’art. 27 cod. proc. pen., era stata applicata al predetto, sulla base di un’articolata
imputazione avente ad oggetto plurime violazione della disciplina antidroga, la misura
cautelare della custodia in carcere.

Repubblica di Genova e convalidato, dopo l’esecuzione, dal Gip del Tribunale di
Firenze, il quale, emessa, stante l’urgenza, la richiesta misura cautelare, dichiarava la
propria incompetenza territoriale in favore della autorità giudiziaria di Genova.
Impugnato il detto provvedimento di fronte al Tribunale del riesame di Firenze,
questo rigettava il ricorso e confermava l’incompetenza della autorità giudiziaria
toscana in favore di quella ligure.
A questo punto il Gip di Genova, come detto pronunziava, ai sensi dell’art. 27 cod.
proc. pen., il provvedimento cautelare, che, impugnato di fronte al tribunale del
riesame di Genova, era da questo confermato.
Il Tribunale del riesame ha, in primo luogo ritenuto la inconsistenza delle eccezioni
formali dedotte avverso la ordinanza applicativa della misura, e relative al fatto che il
Gip di Firenze che per primo aveva disposto la misura cautelare in danno
dell’indagato, pur avendo letto alle parti il corretto dispositivo del suo provvedimento,
aveva, invece, scritto, per mero errore, un dispositivo avente un diverso contenuto
che egli aveva poi provveduto a correggere de plano;

inconsistenza ritenuta in

quanto, comunque il provvedimento del Gip di Firenze era stato in ogni caso
integralmente sostituito dal quello del Gip di Genova, risultando in tal modo
certamente emendata, se presente, la irregolarità del precedente provvedimento.
Nel rigettare la richiesta di riforma del provvedimento applicativo della misura
cautelare, il Tribunale rilevava altresì che, sulla base principalmente di intercettazioni
telefoniche relative ad utenze riferibili al Eddguooghy, risultavano integrati, in ordine
a tutti i capi di imputazione contestati, i requisiti per la configurazione del fumus
commissi delicti a carico di quello, rilevando anche che per la gravità e molteplicità
delle condotte attribuite sussistevano giustificate ragioni tali da far temere il pericolo
della reiterazione dei reati, nonché, data la nazionalità straniera dell’indagato e la
assenza di suoi stabili legami nel territorio nazionale a fronte, invece, di assidui
contatti con soggetti residenti all’estero, il pericolo di fuga.
Per prevenire siffatti rischi, ritiene d’altra parte il Giudice del riesame che unica
misura idonea sia quella della custodia in carcere.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio
difensore l’Eddguooghy affidando le proprie doglianze a sei motivi.

Va precisato che la presente vicenda origina da un fermo richiesto dalla Procura della

Col primo motivo si reitera la censura secondo la quale l’ordinanza del Gip di Genova,
in quanto emessa ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. risentirebbe del vizio che
colpirebbe l’ordinanza primigenia emessa dal Gip di Firenze; questi, si ripete, nel
redigere il proprio provvedimento di convalida di fermo e di emissione di misura
cautelare in danno dell’odierno ricorrente ha, nel dispositivo scritto, usato
l’espressione “respinge la richiesta di applicazione di misura cautelare”, provvedendo
poi a correggerla, con procedura de plano, con altra formula di segno opposto.

proc. pen., determinando la nullità del provvedimento del Gip di Firenze, comporta,
data la derivazione da questo di quello emesso dal Gip di Genova, la nullità anche di
quest’ultimo.
Col secondo motivo di ricorso, intimamente connesso al primo, la difesa
dell’indagato, sulla base del fatto che il testo della ordinanza del Gip di Firenze
conteneva la locuzione “respinge la richiesta di applicazione di misura cautelare”,
deduceva la violazione del cosiddetto giudicato cautelare, non adeguatamente
valutata nel provvedimento impugnato, in quanto, non essendo stato censurato dal
PM il predetto rigetto, la permanenza in carcere dell’indagato deve ritenersi
illegittima.
Col terzo motivo di ricorso veniva censurato il provvedimento impugnato nella parte
in cui esso ha affermato la competenza territoriale del Tribunale di Genova, laddove,
come risultante dagli atti di indagine, le cessioni di sostanza stupefacente si
sarebbero realizzate in zona “appena fuori Lastra a Signa” cioè in modo tale da
radicare la competenza dell’autorità giudiziaria fiorentina.
Col quarto motivo si lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione del
provvedimento impugnato, in quanto nello stesso la presenza dei gravi indizi di
colpevolezza a carico del Eddguooghy è fondata su elementi equivoci (come nel caso
della attribuzione all’indagato della disponibilità delle utenze telefoniche oggetto di
intercettazione), ovvero generici (l’essere l’Eddguoghy persona alta così come uno
dei soggetti visti compiere gli atti di consegna di sostanza stupefacente), ovvero
travisati (si imputa all’indagato il fatto di avere in uso una autovettura Seat Ibiza
grigia simile a quella utilizzata per il trasporto degli stupefacente, salvo riscontrare
che negli atti si parla, più genericamente, di Seat senza che ne fosse rilevato il tipo)
ovvero non adeguatamente verificati (talune delle intercettazioni telefoniche sono
attribuite all’indagato, sebbene le utenze interessate siano riferite ad altri soggetti,
senza che risulti essere stata fatta un perizia fonica idonea a chiarire a chi
appartenesse la voce intercettata).
Riguardo alla imputazione relativa alla sussistenza del reato associativo il ricorrente
lamenta il fatto che in nessun punto della ordinanza emergano le modalità di
adesione e partecipazione del prevenuto al sodalizio criminale.

Ritiene il ricorrente che la mancata adozione del procedimento di cui all’art. 130 cod.

Infine è contestata la legittimità della ordinanza de qua nella parte in cui in essa si
ritiene unica misura cautelare adeguata quella della custodia in carcere, stante la
mancanza di radicamento dell’Eddguooghy in Italia, tale da rendere prevedibile il suo
allontanamento dal suolo nazionale, senza considerare che egli pacificamente dimora
a Lastra a Signa unitamente alla propria compagna, regolarmente soggiornante e con
ordinaria attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Coi primi due motivi di ricorso, che essendo fra loro connessi possono essere
esaminati congiuntamente, viene dedotta sia la violazione di legge del provvedimento
impugnato che il vizio di motivazione che colpirebbe lo stesso.
In particolare si richiama il fatto che il Gip di Firenze, errando nella materiale
scritturazione del provvedimento cautelare emesso in danno di Eddguooghy, lo
avrebbe redatto indicando nel dispositivo non l’accoglimento della richiesta del Pm di
Genova ma il suo rigetto – provvedendo poi ad emendare l’errore commesso non
nelle forme di cui all’art. 130 cod. proc. pen. – nonché la circostanza che il predetto
provvedimento, assunto dalla difesa del ricorrente nel suo significato formale di
rigetto della istanza cautelare, non sia mai stato impugnato di modo che su tale
statuizione si sarebbe formato il cosiddetto giudicato cautelare.
In due motivi non meritano accoglimento in quanto, a prescindere dalla circostanza
che, secondo quanto attestato dal Gip di Firenze, egli nel leggere al destinatario il
dispositivo del suo provvedimento avrebbe correttamente dichiarato di avere accolto
la richiesta misura cautelare, sicché nessun dubbio ci sarebbe sul reale contenuto
della ordinanza che, d’altra parte, se così non fosse avrebbe dovuto comportare
l’immediata scarcerazione dell’Eddguooghy, ad ogni modo deve osservarsi che gli
eventuali vizi della ordinanza del Gip di Firenze, sarebbero ormai irrilevanti in quanto
il titolo custodiale in forza del quale il ricorrente è ora ristretto non è più l’ordinanza,
in ipotesi viziata, emessa dal Gip di Firenze ma quella, corretta, emessa dal Gip di
Genova, che, andando a sostituire la prima, certamente non risente dei vizi formali
che, eventualmente, avrebbero colpito la precedente.
Riguardo alla dedotta incompetenza territoriale rileva questa Corte, in linea di
principio che le questioni di competenza territoriale proposte in un contesto cautelare
(il quale, per ragioni connesse alla fisiologia del dinamismo e non della staticità delle
verifiche processuali, tipiche della fase delle indagini, si presta necessariamente a
varietà di sviluppi) devono essere apprezzata dal giudice della legittimità – all’atto
della decisione sul punto – privilegiando il contesto, cronologico e di sviluppo
evolutivo delle indagini nel corso delle quali è intervenuto, da parte di quel singolo
giudice territoriale, il provvedimento de libertate.

Il ricorso, risultato infondato non è, pertanto, meritevole di accoglimento.

Nel caso di specie il detto provvedimento, emesso sulla base di una complessa
rubrica dall’esame della quale non emerge ictu ()cui/ né un unico /ocus commissi

delicti né il luogo ove è stata costituita la associazione dedita allo spaccio delle
sostanze stupefacenti, è stato adottato a richiesta dell’ufficio giudiziario che, a quanto
consta, essendo stato eseguito un sequestro di ingente quantità di sostanza
stupefacente nei pressi del casello autostradale di Genova in data 28 ottobre 2012,
ha per primo provveduto ad iscrivere la notizia di reato, consentendo, in tal modo, il

fase cautelare, in base al criterio fissato dall’art. 9, comma 3, cod. proc. pen..
Riguardo alla insufficienza del quadro probatorio, sia con riferimento ai fatti di
detenzione, trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti, sia con riferimento alla
partecipazione alla associazione finalizzata ai reati di cui sopra, rileva la Corte che,
diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza dà adeguato conto della
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza desumibili sia dalle numerose
intercettazioni telefoniche richiamate, riferibili a diverse occasioni in cui avvenivano le
consegne delle sostanze stupefacenti, ed intercorse fra soggetti, fra i quali l’odierno
ricorrente, tutti coinvolti in dette operazioni, sia dalle stesse attività di osservazione
compiute dalla Polizia giudiziaria che consentivano di individuare, con quel grado di
attendibilità congruo rispetto alla presente fase cautelare, fra i soggetti coinvolti nel
traffico di stupefacenti anche l’Eddguooghy.
Con riferimento alla sussistenza della associazione, essa è correttamente desunta dal
grado di organizzazione evidenziato, comportante una articolata strutturazione sia
personale (i diversi soggetti coinvolti) che materiale (i diversi luoghi di deposito delle
sostanze; i numerosi telefoni cellulari in uso) tale da far logicamente ritenere che ci si
sia trovati di fronte ad una compagine non occasionalmente costituita ma volta alla
realizzazione di una pluralità, tendenzialmente indeterminata, di condotte criminose
nell’ambito del traffico degli stupefacenti; né, a tal riguardo, la riconosciuta non
centralità dei compiti assegnati al Eddguooghy ha un qualche significato, atteso che,
ai fini della appartenenza alla associazione, ciò che conta è che sia offerto un
consapevole apporto alla causa comune – potendo questo anche solo concretizzarsi
nel mantenimento dei contatti fra i vari associati o fra taluni di essi in occasione della
realizzazione dei reati fine – ma non anche che questo sia decisivo al fine del
raggiungimento dello scopo associativo.
Quanto alla congruità ai fini cautelari della sola misura della custodia in carcere, del
tutto generica è la censura formulata dal ricorrente, e volta a consentire la adozione
della più blanda misura degli arresti domiciliari, posto che la circostanza che
l’Eddguooghy abbia una dimora a Lastra a Signa ove conviva con persona
regolarmente soggiornante e con ordinaria attività lavorativa non vale certamente ad
elidere, come correttamente ritenuto, con motivazione scevra di vizi logici e giuridici,

radicamento della competenza territoriale, quanto meno con riferimento alla presente

dal Tribunale del riesame di Genova, né il rischio che lo stesso, godendo degli
appoggi di cui la associazione della quale è partecipe fruisce al di fuori del territorio
nazionale, si possa allontanare da esso, né, tantomeno quello che, non avendo
l’Eddguooghy alcuna attività lavorativa, egli riprenda, anche a fini di sussistenza,
l’attività criminosa connessa al traffico di sostanze stupefacenti.
Al rigetto del ricorso segue, secondo la previsione di cui all’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Corte dispone altresì che copia del presente provvedimento sia trasmessa al

proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014
Il Consiglierei este sore

Il Presidente

but

Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 Visp. att. cod.

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