Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6630 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6630 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) IWAN AMIZA N. IL 13/11/1986
avverso la sentenza n. 2684/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Oulerva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Iwan Amiza avverso la sentenza in data
16.11.2011 della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma di quella in data
8.3.2011 del GIP del Tribunale di Mantova, con la quale il ricorrente era stato riconosciuto
colpevole del delitto di cui all’art. 73 commal e 1 bis dPR 309/1990, riduceva, tra l’altro,
la pena inflitta ad anni 4 e mesi 4 di reclusione ed C 18.000,00 di multa.
Deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.

aspecifIce.
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede
pedissequamente la medesimkdoglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da
quel giudice disettesk con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cessazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’alt 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000,
n. $191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109).
Inoltre, in tema dl valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen.
Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cessazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n.
26908 rv. 229298); e certamente, nel caso di specie, non può sostenersi che il diniego
delle attenuanti generiche sia frutto di arbitrio attesa la congrua motivazione addotta dal
Giudice a qua sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna detricorrenttal pagamento delle
spese processuali ~al versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
2

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed

t

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5.12.2012

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